TAR Puglia, Bari, Sez. II, 18.02.2026, n. 223.
Il fatto.
La statuizione del TAR Bari prende le mosse dall’impugnazione formulata dalla società ricorrente avverso il provvedimento di aggiudicazione adottato dall’Amministrazione a favore della società controinteressata relativamente alla procedura aperta ex art. 71 del d.lgs. 36/2023 per l’affidamento dei servizi di trattamento/invio a recupero e/o smaltimento di rifiuti urbani prodotti dai Comuni di Bitonto, Corato, Terlizzi, Ruvo di Puglia.
Già all’udienza cautelare il TAR adito ha accolto la domanda di concessione della tutela cautelare statuendo che “sembra essere necessario il requisito della iscrizione dell’operatore economico all’Albo dei gestori ambientali nella categoria e nella classe di riferimento quale complessivo titolo di legittimazione ai fini dell’esercizio della professione in questione; Ritenuto che la particolare considerazione riservata all’aspetto della “popolazione complessivamente servita” nell’ambito di un servizio di trattamento, raccolta, smaltimento di rifiuti prescinda dal contatto diretto dell’operatore economico con l’utente del servizio e dal valore economico dell’appalto, data la delicatezza del servizio da affidare e la conseguente necessità di possedere un requisito professionale da valutare anche con riferimento alla classe richiesta…”.
La decisione.
La società ricorrente aveva lamentato l’illegittimità del provvedimento di aggiudicazione in favore della società aggiudicataria perché l’operatore economico era in possesso dell’iscrizione all’Albo dei Gestori Ambientali alla categoria 1 classe C (popolazione inferiore a 100.000 abitanti), ossia inferiore al bacino d’utenza oggetto della procedura d’appalto.
Ad onor del vero, infatti, il Disciplinare di gara, prevedeva espressamente tra i requisiti di idoneità professionale e a pena di esclusione il possesso della “Iscrizione all’albo nazionale dei gestori ambientali nella categoria 1 per le imprese che nell’ambito del presente appalto effettueranno l’attività di trasporto”, senza quindi richiedere il necessario possesso della classe B (o superiore).
Accogliendo il ricorso, il TAR adito ha ritenuto che l’iscrizione all’Albo nazionale dei gestori ambientali in categoria 1 e in classe B integri un requisito di idoneità professionale proporzionato all’oggetto dell’appalto e, in quanto tale, sottratto alla discrezionalità della stessa Stazione appaltante.
Dunque, trova applicazione il principio della eterointegrazione della legge di gara, non essendo sufficiente il possesso dell’iscrizione all’Albo nazionale dei gestori ambientali senza indicazione della classe di appartenenza o disponendo, l’operatore economico, di una classe di appartenenza non adeguata.
Nello specifico, il TAR evidenzia come “La popolazione complessivamente servita è un parametro di riferimento imprescindibile per la verifica dei requisiti idoneativi speciali richiesti a pena di esclusione nelle gare di affidamento di servizi di igiene ambientale.
Segnatamente, “l’appartenenza ad una classe di riferimento – come la classe B- segnala esattamente il possesso, in capo all’operatore economico, di mezzi adeguati e di un’organizzazione aziendale idonea ad assicurare l’esecuzione a regola d’arte di un servizio che, a prescindere dal contatto diretto con l’utente che produce il rifiuto, è correlato inevitabilmente al criterio della popolazione complessivamente servita”.
Nel caso di cui trattasi, dunque, avendo l’aggiudicataria, in sede di partecipazione alla procedura di gara, dichiarato di effettuare il trasporto e di essere iscritta all’Albo Gestori Ambientali alla categoria 1 (ordinaria) in classe C, vale a dire per popolazione inferiore a 100.000 abitanti e superiore o uguale a 50.000 abitanti, trattasi di iscrizione ad una classe insufficiente rispetto alla popolazione complessiva dei 4 Comuni da servire pari a 150.136 abitanti.
In conclusione, il TAR adito conclude per l’illegittimità dell’aggiudicazione disposta in favore della contro-interessata in quanto non possiede l’iscrizione alla classe B della categoria 1 dell’Albo Gestori Ambientali.






