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Inammissibile il ricorso avente ad oggetto l’impugnazione di clausole del bando di gara non immediatamente escludenti.

Pubblicato il 18 Febbraio 2026

da: Alessio Ruotolo

 TAR Sicilia, Catania, Sez. IV, 21.01.2026, n. 191

Il fatto.

La statuizione del TAR Catania prende le mosse dall’impugnazione formulata dalla società ricorrente avverso il bando di gara adottato dall’Azienda Sanitaria Provinciale di Siracusa, avente ad oggetto la procedura aperta per l’affidamento del contratto di “noleggio full risk di sistemi per la disinfezione da legionella delle reti idriche mediante impianti di produzione in situ di monoclorammina da installare presso i presidi ospedalieri dell’ASP di Siracusa”, da aggiudicare con il criterio del minor prezzo. 

Alla procedura de qua prendevano parte n. 2 operatori economici, uno dei quali evidenziava che, dall’esame della documentazione tecnica dell’altra società partecipante alla gara, si evinceva la non conformità del prodotto offerto rispetto alle prescrizioni del capitolato d’appalto. 

A tal rilievo, la società controinteressata si opponeva rilevando la sostanziale equivalenza tecnico-funzionale del sistema proposto. 

Di talchè, il Presidente del Seggio di gara sospendeva la procedura di gara e invitava gli operatori economici a presentare memorie scritte a giustificazione delle dichiarazioni rese oralmente. 

Con il ricorso proposto, dunque, la società ricorrente impugnava il bando di gara nella parte in cui la Stazione Appaltante prevedeva, senza darne adeguata motivazione, un solo prodotto funzionale alla prevenzione e all’eliminazione della contaminazione da legionella nel sistema idrico dell’Azienda Ospedaliera, nonostante la normativa tecnica di settore preveda l’utilizzo di molteplici “biocidi” per realizzare la medesima finalità.

La decisione.

Nel merito, il TAR Catania respinge il ricorso formulato perché inammissibile.

Con la sentenza n. 191/2026, il TAR Sicilia – Catania ribadisce alcuni principi di primaria importanza in tema di appalti pubblici.

Preliminarmente, il Collegio, richiamando la giurisprudenza ormai consolidata sul punto, chiarisce che l’onere di immediata impugnazione del bando sussiste solo in presenza di clausole immediatamente escludenti, “ovverosia di clausole riguardanti i requisiti di ammissione che siano ex se ostative alla partecipazione dell’interessato” (cfr., tra le tante, Consiglio di Stato, sez. IV, 11.10.2016, n. 4180; sez. III, 7.3.2016, n. 921).

Di conseguenza, chiarisce quelle che sono le “clausole immediatamente escludenti” di un bando di gara, ovvero: “a) clausole impositive, ai fini della partecipazione, di oneri manifestamente incomprensibili o del tutto sproporzionati per eccesso rispetto ai contenuti della procedura concorsuale; b) regole che rendano la partecipazione incongruamente difficoltosa o addirittura impossibile; c) disposizioni abnormi o irragionevoli che rendano impossibile il calcolo di convenienza tecnica ed economica ai fini della partecipazione alla gara; ovvero prevedano abbreviazioni irragionevoli dei termini per la presentazione dell’offerta; d) condizioni negoziali che rendano il rapporto contrattuale eccessivamente oneroso e obiettivamente non conveniente; e) clausole impositive di obblighi contra ius (es. cauzione definitiva pari all’intero importo dell’appalto, nonché i bandi contenenti gravi carenze nell’indicazione di dati essenziali per la formulazione dell’offerta (come ad esempio quelli relativi al numero, qualifiche, mansioni, livelli retributivi e anzianità del personale destinato ad essere assorbiti dall’aggiudicatario), ovvero che presentino formule matematiche del tutto errate (come quelle per cui tutte le offerte conseguono comunque il punteggio di “0” pt.) e gli atti di gara del tutto mancanti della prescritta indicazione nel bando di gara dei costi della sicurezza “non soggetti a ribasso”” (Cons. Stato, Ad. Plen., 26 aprile 2018, n. 4; V, 7 marzo 2024, n. 2229; III, 4 settembre 2020, n. 5358)” (Consiglio di Stato sez. V, 4 marzo 2025, n. 1829).

Facendo corretta applicazione dei predetti principi, nel caso esaminato, le prescrizioni tecniche stabilite dal bando di gara , pur potendo risultare penalizzanti per alcuni operatori, non impediscono in modo diretto la formulazione dell’offerta, quindi non possono qualificarsi immediatamente escludenti. 

In questi casi, l’interesse a ricorrere sorge solo con l’atto applicativo, tipicamente l’esclusione o la mancata aggiudicazione.

Inoltre, la clausola impugnata non era ex sé ostativa alla partecipazione, tanto che l’operatore ricorrente ha comunque presentato offerta, invocando l’equivalenza tecnico-funzionale del sistema proposto.

Pertanto, la previsione tecnica che richiedeva l’utilizzo di uno specifico biocida (monoclorammina) è stata ritenuta legittima in quanto espressione della discrezionalità tecnica dell’amministrazione. 

In ultimo, il collegio si pronuncia in ordine alla contestata violazione del principio del favor partecipationis sottolineando come la società ricorrente abbiamo proposto impugnazione avverso clausole che assumono i connotati di clausole “penalizzanti”, piuttosto che escludenti.

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