TAR Lazio, Sez. IV-ter, 2.4.2025, n. 6562
Com’è noto, l’art. 94, comma 6, del D.Lgs. n. 36/2023 prevede – quale causa di esclusione automatica dalla gara – la sussistenza, a carico dell’operatore economico partecipante alla gara, di violazioni gravi e definitivamente accertate degli obblighi relativi al pagamento di imposte, tasse e contributi previdenziali. Sono definite violazioni definitivamente accertate, secondo l’art. 1 dell’allegato II.10 quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti a impugnazione per un importo complessivo superiore a 5.000,00 €. L’ultimo paragrafo del comma 6 prevede, inoltre, che la causa di esclusione non si applichi qualora l’operatore economico abbia ottemperato ai propri obblighi – pagando ovvero impegnandosi in modo vincolante a pagare – oppur quando il debito sia integralmente estinto, purché “l’estinzione, il pagamento o l’impegno siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine di partecipazione alla gara”.
Con l’Ordinanza in commento, il TAR Lazio dubita della compatibilità della disposizione nazionale con l’art. 57 della direttiva 2024/14/ue nonché con il principio di proporzionalità nella parte in cui essa preclude il self cleaning ex art. 97 del D.Lgs. n. 36/2023, imponendo in ogni caso che “l’estinzione, il pagamento o l’impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine di presentazione dell’offerta”.
Per il TAR, “tale limite non appare imposto dalla direttiva 2014/24/UE … né giustificato da apprezzabili ragioni”. Oltretutto, “una diversa lettura si porrebbe in evidente contrasto con il principio di proporzionalità, di matrice eurounitaria, posto che si ammetterebbe il self cleaning nel corso della procedura di gara in presenza di condanne definitive per gravissimi reati (cfr. art. 57, par. 1) e non per le meno rilevanti fattispecie di cui al par. 2, tenuto conto, peraltro, che nell’ordinamento italiano il mancato pagamento delle imposte costituisce illecito penale soltanto in presenza di un dolo specifico di evasione (cfr. d.lgs. n. 74/00)”.
Pertanto, il TAR ha rimesso alla Corte di Giustizia dell’Unione europea le seguenti questioni di interpretazione del diritto dell’Unione europea:
a) “se l’art. 57 della direttiva 2014/24/UE e l’art. 80 della direttiva 2014/25/UE, nonché il principio eurounitario di proporzionalità, ostano all’introduzione o all’interpretazione di una normativa interna che preclude l’estromissione o la sostituzione della mandante di un raggruppamento che abbia commesso violazioni fiscali definitivamente accertate in epoca antecedente la scadenza del termine di presentazione della domanda; in particolare, mediante una previsione secondo cui, in ogni caso, l’estinzione, il pagamento o l’impegno devono essersi perfezionati anteriormente alla scadenza del predetto termine, pur essendo la causa di esclusione venuta meno nel corso della gara e prima dell’adozione del provvedimento di esclusione del raggruppamento”;
b) “in caso di risposta affermativa al quesito sub a), se le medesime norme e principi ostano all’introduzione o all’interpretazione di una normativa interna che preclude l’estromissione o la sostituzione della mandante di un raggruppamento indipendentemente dalla conoscenza effettiva della causa di esclusione della mandante da parte della mandataria”;
c) “in caso di risposta affermativa ai quesiti sub a) e sub b), se le medesime norme e principi ostano all’introduzione o all’interpretazione di una normativa interna che preclude l’estromissione o la sostituzione della mandante laddove la mandataria sia venuta a conoscenza della causa di esclusione della mandante soltanto a seguito della comunicazione degli accertamenti effettuati dalla stazione appaltante”.






