Conseguenze della violazione del principio di rotazione negli affidamenti
Conseguenze della violazione del principio di rotazione negli affidamenti
1 Novembre 2026

Appaltilab vince al TAR Napoli: legittima l’esclusione dell’operatore economico che, nel corso del sub-procedimento di anomalia, modifica i costi della manodopera.

Pubblicato il 3 Novembre 2026

da: Alessio Ruotolo

Con la sentenza n. 6275/2026, lo Studio legale AppaltiLab consegue un’importante vittoria innanzi al TAR Napoli, laddove, nel contenzioso patrocinato dall’Avv. Antonella Mascolo, ottiene il rigetto integrale del ricorso proposto dalla società ricorrente e, per l’effetto, la conferma dell’aggiudicazione disposta dal Comune di Quarto nei confronti della società rappresentata, il Consorzio L’Igiene Urbana Evolution.

La sentenza in discussione prende le mosse dall’esclusione della società ricorrente disposta dalla Stazione Appaltante in ragione della asserita variazione dei costi della manodopera operata nel corso del sub-procedimento di anomalia. 

Ebbene, con la sentenza in esame il Tribunale Amministrativo, in aderenza alla ricostruzione giuridico fattuale prospettata dalla difesa del Consorzio IUE, ha confermato la legittimità del provvedimento di esclusione.

In via del tutto preliminare, il TAR Napoli coglie l’occasione per riaffermare la vigenza di un principio ormai consolidato in giurisprudenza secondo cui “La sostanziale modifica dei costi della manodopera in sede di giustificativi della anomalia dell’offerta comporta una inammissibile rettifica di un elemento costitutivo ed essenziale dell’offerta economica, pregiudicando gli interessi pubblici posti a presidio delle esigenze di tutela delle condizioni di lavoro e ledendo il principio di parità di trattamento dei concorrenti” (c.f.r. Consiglio di Stato sez. III, 16.04.2026, n. 3008; Ex multis, Tar Lazio, Roma, sez. III quater, n. 16369 del 2025).

Nel merito, il Collegio ha rigettato la tesi ricorrente, laddove, a suo dire, non avrebbe dato luogo ad una illegittima modifica dei costi della manodopera, essendosi limitata ad una mera esplicitazione delle varie componenti del costo complessivo da sostenere per la manodopera,

A tal riguardo, il TAR Napoli, valorizzando la tesi sostenuta da codesta difesa, – secondo cui l’illegittima modifica dei costi della manodopera era, vieppiù, evincibile dalla artificiosa modifica (in riduzione) della percentuale di utile ritraibile dalla commessa – accerta l’intervenuta modifica sostanziale di elementi insuscettibili di essere sottoposti a tale modifica. 

Com’è evidente, dunque, tale sentenza conferma l’orientamento consolidato della giurisprudenza amministrativa che statuisce l’inammissibilità della modifica sostanziale dei costi della manodopera operata in sede di verifica dell’anomalia.

Il risultato conseguito ribadisce, quindi, l’importanza di una corretta impostazione dell’offerta economica sin dalla fase di partecipazione alla procedura di gara, nonché della predisposizione di giustificativi dell’anomalia coerenti con i valori e gli elementi originariamente dichiarati.

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