
Calcolo dei costi della manodopera negli appalti pubblici
26 Ottobre 2026
Gestione delle varianti in corso d’opera: chi autorizza e per quali motivi
28 Ottobre 2026La clausola di revisione dei prezzi non è una scelta libera della stazione appaltante: nei contratti di servizi e forniture esposti alle variazioni dei costi deve essere prevista nei documenti iniziali di gara. Nel 2026, la revisione prezzi per gli appalti di servizi e forniture segue le regole dell’articolo 60 del Codice dei contratti pubblici: per la revisione straordinaria, la soglia è il 5% e si riconosce l’80% della quota eccedente. Le Linee guida del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti affrontano anche il tema dei contratti già in esecuzione.
È comprensibile chiedersi se queste indicazioni incidano su un contratto già avviato o quali indici siano pertinenti per uno specifico servizio. La distinzione decisiva è tra revisione ordinaria, regolata dalla clausola contrattuale, e revisione straordinaria, attivata al ricorrere delle soglie previste.
Qui trovi quali contratti sono interessati, quando la clausola è obbligatoria e come orientarti tra gli indici per servizi, forniture e appalti multiservizio. Vedrai anche cosa indicano le Linee guida sui rapporti contrattuali già in corso e quali aspetti incidono sulla gestione degli adeguamenti.
Punti chiave
- Individua se il tuo contratto rientra nella revisione ordinaria o in quella straordinaria: i presupposti e il funzionamento non coincidono.
- Per scegliere un indice revisionale pertinente, considera la struttura dei costi e le prestazioni effettivamente affidate.
- Le Linee guida affrontano anche i contratti in esecuzione, ma l’applicazione delle indicazioni va distinta dalle regole previste per le nuove procedure.
- Esamina la clausola nei documenti di gara e nel contratto: periodicità, indice e modalità di calcolo incidono sulla gestione degli adeguamenti.
4.2 Le linee guida si applicano ai contratti già in esecuzione?
Le Linee guida del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, pubblicate il 5 giugno 2026, considerano anche i contratti in corso. Per questi rapporti, però, occorre distinguere l’adeguamento previsto dal contratto dall’introduzione di nuovi meccanismi.
Adeguamento dei contratti in esecuzione
L’adeguamento dei prezzi nei contratti pubblici già avviati dipende dalla clausola applicabile e dalla disciplina dell’articolo 60 del Codice. Il MIT raccomanda di valutare meccanismi revisionali volontari, entro la copertura prevista dal contratto. La revisione interessa lavori, servizi e forniture, ma segue parametri diversi: per i lavori la soglia è il 3% e si riconosce il 90% dell’eccedenza sulle prestazioni ancora da eseguire. Questo confronto aiuta a non trasferire ai servizi regole proprie dei lavori.
Clausole di indicizzazione nei contratti
La clausola di indicizzazione definisce come adeguare il corrispettivo alle variazioni dei costi durante l’esecuzione. L’articolo 60, comma 2-bis, consente di prevedere un indice inflattivo concordato dalle parti; per i contratti di lunga durata possono essere stabiliti ulteriori aggiornamenti rispetto alle normali oscillazioni di mercato. La revisione straordinaria dell’articolo 60, comma 4-ter, non si applica ai settori in cui i prezzi sono già determinati da indicizzazione intrinseca e automatica. La clausola e il settore, quindi, incidono sul calcolo.
Revisione straordinaria di servizi e forniture
Per servizi e forniture, la revisione straordinaria opera quando la variazione dei costi supera il 5% dell’importo complessivo; riconosce l’80% della quota eccedente, limitatamente alle prestazioni ancora da eseguire. Questa è la percentuale necessaria per ottenere l’adeguamento straordinario, non una soglia per ogni forma di revisione. L’articolo 60, comma 1, impone clausole revisionali nei capitolati; le disposizioni introdotte dal decreto legislativo 209/2024 si applicano alle procedure con bando o avviso pubblicato dal 1° gennaio 2025. Gli adeguamenti ordinari non concorrono alla soglia straordinaria.
Richiesta alla stazione appaltante e documenti
Per chiedere la revisione, l’affidatario presenta alla stazione appaltante una richiesta motivata, collegando l’aumento dei costi alla clausola contrattuale e alle prestazioni da eseguire. La richiesta dovrebbe allegare il contratto e i documenti di gara, un prospetto di calcolo, i dati dell’indice richiamato e le evidenze dei costi pertinenti. Indicare periodo di riferimento, prestazioni coinvolte e metodo di calcolo rende verificabile la domanda. Per i contratti in corso, la copertura contrattuale delimita gli eventuali meccanismi volontari.
Indici revisionali per servizi, forniture e appalti multiservizio
Per calcolare l’adeguamento, le stazioni appaltanti collegano gli indici alla struttura dei costi e alle prestazioni affidate. Nei servizi multiservizio può essere necessario un indice composto, anziché un singolo parametro.
Individuazione degli indici tramite CPV
Il codice CPV classifica l’oggetto dell’appalto e aiuta a individuare la categoria di beni o servizi cui associare l’indice revisionale. Per le stazioni appaltanti, il punto decisivo è la coerenza tra codice, prestazioni effettive e costi che incidono sul contratto. Nei servizi ad alta intensità di manodopera, le Linee guida indicano le retribuzioni contrattuali orarie del settore di riferimento. Se l’indice dell’Allegato II.2-bis viene modificato, la scelta va motivata nei documenti di gara.
Indici compositi per appalti multiservizio
Un indice composito combina parametri diversi per rappresentare contratti con più componenti di costo. Nella ristorazione collettiva, la proposta assegna il 45% alle retribuzioni ATECO 562, il 45% al NIC alimentari ECOICOP 01 e il 10% al NIC generale. Per il lavanolo, combina il 40% delle retribuzioni contrattuali orarie ATECO 9601 e il 60% del NIC generale. La sterilizzazione dello strumentario chirurgico adotta la stessa ponderazione. Questi esempi mostrano come l’adeguamento rifletta il peso relativo di lavoro, alimenti o altri costi pertinenti.
Esclusione dei prezzi già indicizzati
L’articolo 60, comma 4-ter, esclude la revisione straordinaria quando i prezzi sono già determinati mediante un’indicizzazione intrinseca e automatica del settore. L’esclusione evita di applicare un secondo meccanismo alla stessa variazione. Occorre quindi distinguere l’indice previsto nella clausola contrattuale dall’eventuale indicizzazione automatica propria del mercato interessato. Per esempio, un prezzo che incorpora già un aggiornamento settoriale non rientra nella revisione straordinaria disciplinata da quella disposizione.
Indicazioni regionali e aggiornamenti
Per il 2026, le Linee guida del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, pubblicate il 5 giugno, offrono un riferimento nazionale per servizi e forniture. L’indice dipende dalla tipologia del contratto e dalla composizione dei costi, non da un parametro unico per ogni territorio. Le stazioni appaltanti devono motivare lo scostamento dagli indici dell’Allegato II.2-bis. Nei lavori pubblici, invece, gli indici ISTAT TOL seguono un distinto sistema di calcolo: non vanno confusi con gli indici settoriali di servizi e forniture.

2.3 La clausola è obbligatoria o la stazione appaltante può non inserirla?
Negli appalti di servizi e forniture esposti alle variazioni dei costi, la stazione appaltante deve inserire la clausola ordinaria nei documenti iniziali di gara. L’articolo 60, comma 1, del Codice dei contratti pubblici stabilisce che i capitolati contengano clausole di revisione riferite alle prestazioni affidate. Non è quindi una facoltà da esercitare caso per caso: la clausola definisce come adeguare il corrispettivo durante l’esecuzione.
Le soglie per la revisione straordinaria sono distinte dalla revisione ordinaria. Nei contratti di servizi e forniture, la variazione dei costi deve superare il 5% dell’importo complessivo; l’adeguamento riconosce l’80% della quota eccedente, per le prestazioni ancora da eseguire. Negli appalti di lavori, invece, la soglia è il 3% e si riconosce il 90% dell’eccedenza sulle prestazioni da eseguire. Questi parametri rispondono alla domanda sulle condizioni di attivazione, ma non sostituiscono la clausola ordinaria.
Per rendere applicabile la clausola, i documenti di gara devono collegare l’indice revisionale alle prestazioni e ai costi del contratto. La periodicità dell’adeguamento dovrebbe essere preferibilmente almeno annuale; per servizi e forniture, la verifica deve avvenire almeno una volta all’anno. Le disposizioni ordinarie introdotte dal decreto legislativo 209/2024 si applicano alle procedure con bando o avviso pubblicato dal 1° gennaio 2025. La stazione appaltante motiva eventuali scostamenti dagli indici dell’Allegato II.2-bis.
Anche la copertura va considerata nella predisposizione del quadro economico. Per finanziare gli oneri revisionali, la priorità è utilizzare le somme per imprevisti e poi i ribassi d’asta non vincolati; la voce degli imprevisti può essere impiegata fino al 50%. La clausola, quindi, deve essere coordinata con le risorse disponibili e con il metodo di calcolo. Nei contratti in cui prezzi e costi non sono esposti a variazioni, l’obbligo indicato riguarda le prestazioni soggette a revisione.
Revisione prezzi negli appalti di servizi e forniture
Nel 2026, la disciplina combina riequilibrio contrattuale, clausole revisionali e regole sulle modifiche durante l’esecuzione. Il risultato dipende dalla prestazione, dalla clausola e dall’indice previsto.
Quadro normativo della revisione
La revisione dei prezzi è regolata dall’articolo 60 del D.Lgs. 36/2023, modificato dal decreto legislativo 209/2024. Per i servizi e le forniture, le disposizioni ordinarie introdotte dal correttivo riguardano le procedure con bando o avviso pubblicato dal 1° gennaio 2025. L’articolo 9 disciplina la conservazione dell’equilibrio contrattuale; l’articolo 120 regola le modifiche dei contratti in esecuzione.
Le Linee guida del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, pubblicate il 5 giugno 2026, approfondiscono l’applicazione per servizi e forniture. Non sostituiscono la disciplina del Codice: aiutano a collegare indice, prestazioni e struttura dei costi. Ai fini della programmazione, questa distinzione permette di separare l’adeguamento ordinario dalla revisione straordinaria e dalle modifiche contrattuali.
La risposta normativa, quindi, non si esaurisce nell’articolo 60. Occorre leggere insieme la clausola, gli allegati applicabili e le regole sulle modifiche, così da individuare il meccanismo pertinente durante l’esecuzione.
Metodo di calcolo degli adeguamenti
Il calcolo ordinario applica la clausola contrattuale: si confronta la variazione dell’indice individuato per le prestazioni con il valore iniziale previsto. L’Allegato II.2-bis disciplina modalità applicative e corresponsione; l’articolo 12, comma 1, individua come mese iniziale quello di scadenza del termine massimo per l’aggiudicazione. La verifica deve avvenire almeno annualmente.
In concreto, per un servizio che comprende lavoro e materiali, la clausola può associare indici distinti e ponderarli in base ai costi rilevanti. La variazione risultante si applica poi alle prestazioni interessate, nel rispetto della periodicità e del metodo stabiliti. Gli aumenti riconosciuti con la revisione ordinaria non rientrano nel calcolo della soglia straordinaria.
La revisione straordinaria resta un meccanismo distinto: per servizi e forniture si attiva oltre il 5% di variazione complessiva e riconosce l’80% della quota eccedente, sulle prestazioni ancora da eseguire. Per valutare clausole e calcoli applicabili al contratto, approfondisci la gestione degli appalti pubblici.
AppaltiLab: Consulenza in fase di gara
AppaltiLab affianca imprese e professionisti nella lettura dei documenti di gara e nella valutazione delle clausole revisionali. La consulenza in fase di gara è utile prima di presentare un’offerta: permette di esaminare indice, periodicità, metodo di calcolo e condizioni previste per l’adeguamento. L’analisi aiuta a capire come la clausola incide sui costi delle prestazioni e sugli obblighi contrattuali assunti.
Se il contratto è già in esecuzione, l’assistenza nella fase esecutiva supporta la valutazione delle variazioni e la gestione delle interlocuzioni con la stazione appaltante. Se l’applicazione della clausola genera una controversia, AppaltiLab offre anche gestione del contenzioso. Per affrontare la revisione prezzi nell’ambito della tua procedura o del tuo contratto, visita appaltilab.it o contatta AppaltiLab.
Trasforma la clausola in una scelta operativa
Per affrontare la revisione dei prezzi negli appalti di servizi e forniture nel 2026, conviene tradurre le regole in decisioni coerenti con il contratto. Il primo passaggio è leggere la documentazione della procedura; poi occorre valutare come le variazioni incidono sulle prestazioni e sulla gestione del rapporto. Questa analisi aiuta a organizzare il confronto con la stazione appaltante e a rendere tracciabili le valutazioni svolte.
Una valutazione della revisione prezzi per gli appalti di servizi e forniture nel 2026 può richiedere supporto in momenti diversi del ciclo contrattuale. AppaltiLab offre consulenza in fase di gara, gestione esterna dell’ufficio gare e assistenza in fase esecutiva. Per esaminare una clausola o un contratto in corso, contatta AppaltiLab per assistenza. Un confronto professionale può aiutarti a definire con metodo i prossimi passi.
Domande frequenti
2.6 Gli incrementi ordinari si sommano a quelli straordinari?
No: gli aumenti già riconosciuti con la revisione ordinaria non concorrono al calcolo della variazione che attiva quella straordinaria. Per esempio, nel verificare il superamento della soglia straordinaria, non si aggiunge l’adeguamento ordinario già applicato. I due meccanismi restano distinti: la variazione dei costi va considerata secondo i criteri previsti per la revisione straordinaria, senza conteggiare gli aumenti ordinari riconosciuti.
4.1 Gli adeguamenti vanno trasferiti ai subappaltatori?
Sì. L’articolo 119, comma 2-bis, prevede che l’affidatario trasferisca ai subappaltatori gli adeguamenti dei prezzi in proporzione alle prestazioni eseguite da ciascuno. Il calcolo va quindi rapportato alla quota effettivamente svolta dal subappaltatore, non trasferito automaticamente per l’intero importo riconosciuto all’appaltatore principale. Per documentare il passaggio, è utile collegare l’adeguamento alle prestazioni subappaltate e ai relativi importi contrattuali.
Cosa si intende per revisione prezzi?
La revisione prezzi è il meccanismo contrattuale che adegua il corrispettivo quando cambiano i costi delle prestazioni affidate. Negli appalti pubblici opera secondo la clausola prevista e le regole del Codice dei contratti pubblici. Non comporta un aumento automatico dell’intero contratto: il calcolo riguarda le componenti e le prestazioni interessate, secondo l’indice e le condizioni applicabili. Per questo, va letta insieme ai documenti contrattuali.
Da quando e come si applicano gli indici TOL?
Il decreto dirigenziale MIT n. 743 del 30 marzo 2026 ha adottato gli indici ISTAT di costo delle lavorazioni, denominati TOL, per la revisione prezzi nei lavori pubblici. La Tabella A.1 dell’Allegato II.2-bis individua 20 tipologie omogenee di lavorazioni. Per applicare l’indice, le TOL devono essere parametrate alle prestazioni del contratto: la classificazione pertinente dipende quindi dalle lavorazioni effettivamente affidate.
Quali indici ISTAT o altri indici si usano per aggiornare i prezzi negli appalti 2026?
L’indice dipende dalla composizione del contratto. Per la ristorazione collettiva, le indicazioni combinano retribuzioni ATECO 562, NIC alimentari ECOICOP 01 e NIC generale; per il lavanolo considerano retribuzioni ATECO 9601 e NIC generale. Nei servizi ad alta intensità di manodopera si utilizzano le retribuzioni contrattuali orarie del settore pertinente. Nei lavori pubblici, invece, si applicano gli indici ISTAT TOL.
Come cambia la revisione prezzi tra contratti di servizi, forniture e lavori?
La differenza principale riguarda soglie, percentuali riconosciute e indici. Per servizi e forniture, la revisione straordinaria scatta oltre il 5% e riconosce l’80% dell’eccedenza, sulle prestazioni ancora da eseguire. Per i lavori, la soglia è il 3% e la quota riconosciuta è il 90% dell’eccedenza, sempre per le prestazioni da eseguire. Nei servizi e nelle forniture gli indici riflettono il settore e i costi contrattuali.





