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Sull’ammissibilità dell’avvalimento premiale del rating AGCM

Pubblicato il 5 Febbraio 2024

da: Federica Lorenzetti

T.A.R Salerno, Sez. I, 30 gennaio 2024, n. 315

Con la sentenza in commento il TAR campano si è pronunciato in merito alla legittimità di un avvalimento premiale avente per oggetto la certificazione relativa al rating di legalità.

Il rating di legalità integra, com’è noto, un indicatore del rispetto di elevati standarddi legalità da parte dell’impresa destinataria della certificazione e del grado di attenzione riposto dall’impresa medesima nella corretta gestione del proprio business, in conformità ai principi etici dei comportamenti aziendali. Tale certificazione è rilasciata dall’AGCM, sulla base del Regolamento approvato con la delibera n. 28361 del 28 luglio 2020, secondo cui possono richiedere l’attribuzione del rating le Imprese (sia in forma individuale che societaria) e gli Enti che svolgono attività d’impresa che soddisfano cumulativamente i seguenti requisiti: 1)sede operativa in Italia; 2) fatturato minimo di due milioni di euro nell’esercizio chiuso nell’anno precedente a quello della domanda; 3) iscrizione nel registro delle imprese o nel Repertorio delle notizie Economiche e Amministrative (di seguito, R.E.A.) da almeno due anni alla data della domanda; 4) rispetto degli altri requisiti sostanziali richiesti dal Regolamento, tra cui alcuni di carattere oggettivo concernenti l’organizzazione aziendale.

Ne discende che il rating di legalità, essendo un indicatore volto a premiare le aziende virtuose in materia di etica e di contrasto alla corruzione, attribuendo loro un punteggio che va da 1 a 3 stellette a seconda del numero di strumenti adottati dall’azienda nel suo complesso organizzativo, non può che riferirsi all’impresa specificamente destinataria di tale certificazione.

Nel caso sottoposto al proprio scrutinio, dopo aver sottolineato che la certificazione in esame riguarda specificatamente l’impresa che l’ha ottenuta, i giudici amministrativi evidenziano come, ai fini della validità del contratto di avvalimento avente ad oggetto tale certificazione, è necessario che “tale organizzazione dell’ausiliaria, meritevole del rating di legalità, possa fornire un apporto concreto all’organizzazione dell’ausiliata tale da farle meritare un maggiore punteggio relativo all’offerta tecnica per il profilo premiale del rating di legalità”. Ciò coerentemente con la natura della certificazione in questione, che è strettamente legata all’organizzazione aziendale che l’ha conseguita.

In secondo luogo, la sentenza precisa altresì che in relazione all’avvalimento premiale trova altresì applicazione quanto disposto dall’art. 104, comma 4, del d.lgs n. 36 del 2023. Orbene tale norma prevede che anche nell’avvalimento premiale l’impresa ausiliaria debba possedere i requisiti di idoneità professionale, tra cui vi rientra quello consistente nell’essere iscritti nel registro delle imprese per una attività pertinente con quell’oggetto dell’appalto .

Nel caso di specie, anche volendo ammettere la validità dell’avvalimento avente per oggetto il rating di legalità, il TAR ha evidenziato come l’ausiliaria non svolgesse alcuna attività coerente con quell’oggetto di gara, non svolgendo attività di servizio mensa, o di refezione scolastica, e neppure lato sensu di ristorazione, occupandosi invece di commercio all’ingrosso e al dettaglio di materiale elettrico. Ne discende, dunque, l’illegittimità del punteggio premiale attribuito alla controinteressata, essendo stato l’avvalimento disposto in violazione dell’arte. 104 del nuovo codice degli appalti.

Alla luce di quanto affermato in sentenza – sebbene i giudici amministrativi abbiano dato peso dirimente al mancato possesso del requisito di idoneità professionale in capo all’ausiliaria – deve evincersi che l’avvilimento premiale del rating di legalità sia ammissibile, a condizione che la ditta ausiliaria apporti un contributo esecutivo concreto attraverso cui trasmettere alla propria ausiliata le “buone pratiche” aziendali che le hanno consentito di ottenere la certificazione dell’AGCM.

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