Compilazione DGUE: Guida alla Consulenza Strategica per Appalti 2026
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16 Settembre 2026

La rilevanza del provvedimento di rinvio a giudizio nell’ambito del giudizio complessivo dell’Amministrazione finalizzato ad accertare l’affidabilità e l’integrità dell’operatore economico.

Pubblicato il 29 Settembre 2026

da: Alessio Ruotolo

Consiglio di Stato, Sez. V, 15.9.2026, n. 6894.

Il fatto.

La controversia trae origine dalla procedura indetta dalla Regione del Veneto per l’affidamento del servizio aereo destinato alla
prevenzione, ricognizione ed estinzione degli incendi boschivi e ad altri interventi nel settore della protezione civile.

Alla gara partecipavano soltanto due operatori economici: il costituendo raggruppamento temporaneo di imprese, appellante del giudizio di cui in intestazione e un’altra società operante nel settore di cui alla gara in oggetto.

In sede di gara, il RTI dichiarava nel DGUE l’assenza di gravi illeciti professionali, rinviando però a una dichiarazione integrativa nella quale informava la Regione che il proprio procuratore speciale era stato rinviato a giudizio dal GUP del Tribunale di Cagliari per il reato di turbativa d’asta (artt. 81 cpv., 110 e 353 c.p.), in relazione a procedure di affidamento del servizio antincendio boschivo bandite dalla Regione Sardegna nel 2018 e nel 2020. Le vicende erano inoltre collegate a un precedente procedimento dell’AGCM, conclusosi con una sanzione per un’intesa restrittiva della concorrenza.

La società rappresentava di aver adottato numerose misure di self cleaning, tra cui il pagamento della sanzione AGCM, il cambio di proprietà, l’adozione di un manuale di compliance antitrust, un modello organizzativo ex d.lgs. 231/2001, controlli da parte di un organismo di vigilanza esterno, formazione del personale, audit e una specifica policy per la predisposizione delle offerte di gara.

La Regione, dopo aver instaurato un contraddittorio con il RTI, riteneva tuttavia tali misure insufficienti. In particolare, considerava decisivo il fatto che il procuratore rinviato a giudizio continuasse a ricoprire un ruolo significativo nella società e avesse sottoscritto gli atti della gara, nonostante il procedimento penale. Pertanto, ai sensi dell’art. 95, comma 1, lett. e), d.lgs. 36/2023, disponeva l’esclusione del RTI e aggiudicava la gara alla controinteressata.

L’ RTI impugnava l’esclusione davanti al TAR Veneto, asserendo che la Regione non avesse valutato adeguatamente le misure di self-cleaning e che l’esclusione fosse sostanzialmente derivata in modo automatico dal rinvio a giudizio.

Il TAR respingeva il ricorso e avverso la statuizione di rigetto, l’RTI soccombente proponeva appello Le imprese proponevano appello, insistendo sulla mancata effettiva considerazione delle misure di self-cleaning e sostenendo che la decisione della
Regione si risolvesse, in sostanza, in un automatismo fondato sul solo rinvio a giudizio.

La decisione.

Con sentenza n. 6894, il Consiglio di Stato, Sezione Quinta, respinge l’appello e conferma la sentenza del TAR.

Il Collegio, alla stregua di una lettura unitaria e non frazionata degli artt. 95, 96 e 98 del d.lgs. n. 36 del 2023, afferma che il rinvio a giudizio non determina, ex se, l’esclusione dalla procedura di gara, ma costituisce un mezzo di prova espressamente previsto dall’art. 98, comma 6, che consente alla stazione appaltante di valutare l’affidabilità dell’operatore anche prima della conclusione del processo penale.

In sostanza, la stazione appaltante deve effettuare una valutazione complessiva e discrezionale dell’affidabilità dell’impresa, garantendo il contraddittorio e valutando le eventuali misure di self cleaning.

Al giudice amministrativo non resta che controllare che tale valutazione sia fondata su un’istruttoria adeguata, una motivazione coerente e un ragionamento non manifestamente illogico, senza sostituire la propria valutazione a quella dell’Amministrazione.

Nel caso di specie, il Consiglio di Stato ha rigettato la censura fondata sulla violazione del contradditorio procedimentale avendo la Regione svolto un effettivo contraddittorio, convocando il RTI e consentendogli di produrre documenti e formulare osservazioni. Aveva inoltre esaminato le singole misure di self cleaning, ritenendole però prevalentemente strumenti di monitoraggio e di compliance, non sufficienti a creare una cesura effettiva tra il soggetto rinviato a giudizio e l’operatore economico.

Segnatamente il Collegio, confermando la legittimità dell’operato della Stazione Appaltante, ha ritenuto che le misure di self-cleaning adottate sono risultate, nel caso di cui trattasi, inidonee a determinare un’effettiva cesura rispetto al soggetto coinvolto nell’illecito, il quale, pur essendosi dimesso dal CdA, aveva mantenuto ampi poteri gestori – avendo svolto la funzione di Accountable Manager – e aveva addirittura firmato gli atti di partecipazione alla gara.

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La rilevanza del provvedimento di rinvio a giudizio nell’ambito del giudizio complessivo dell’Amministrazione finalizzato ad accertare l’affidabilità e l’integrità dell’operatore economico.
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