Certificazioni premiali auto-dichiarate ma non allegate in sede di offerta tecnica: illegittima l’esclusione del concorrente, essendo ammesso il soccorso procedimentale.
23 Ottobre 2026Per partecipare a una gara usando i requisiti di un’altra impresa, non basta dichiarare che sarà disponibile: occorre un impegno contrattuale concreto. Il contratto di avvalimento, disciplinato dall’articolo 104 del D.Lgs. 36/2023, formalizza la messa a disposizione dei requisiti e delle risorse necessari al concorrente. Deve essere scritto e descrivere in modo adeguato ciò che l’impresa ausiliaria si impegna a fornire.
È comprensibile concentrarsi sulla scelta del requisito da utilizzare, ma è altrettanto importante chiarire quali mezzi, capacità e prestazioni sostengono l’impegno. Il corrispettivo non è sempre l’unico elemento che dà sostanza all’accordo: contano anche il contenuto effettivo della prestazione e l’interesse delle parti.
In questa guida scoprirai che cosa prevede il contratto, quali elementi specificare e come distinguere l’avvalimento di garanzia da quello tecnico-operativo. Vedrai anche come valutare onerosità e corrispettivo, quali obblighi gravano sull’impresa ausiliaria e perché la formulazione delle clausole incide sulla concreta disponibilità delle risorse in gara.
Punti chiave
- Individua con precisione ciò che l’impresa ausiliaria dichiara e l’impegno che assume verso la stazione appaltante.
- Valuta il corrispettivo in rapporto alle risorse e alle prestazioni messe a disposizione; la gratuità richiede attenzione alla causa concreta dell’accordo.
- Descrivi requisiti, mezzi e capacità in modo coerente con il tipo di avvalimento e con l’oggetto della gara.
- Distingui l’avvalimento di garanzia da quello tecnico-operativo: cambia il contenuto delle risorse da rendere concretamente disponibili.
- Nei rapporti infragruppo, considera come formalizzare l’impegno e dimostrare che le risorse promesse sono effettivamente accessibili.
Cosa deve dichiarare l’impresa ausiliaria alla stazione appaltante?
L’impresa ausiliaria deve dichiarare di possedere i requisiti richiesti e assumere impegni concreti nei confronti del concorrente. Non basta autorizzare l’uso nominale di una qualificazione: deve mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto. L’operatore economico e l’ausiliaria sono responsabili in solido verso la stazione appaltante per le prestazioni oggetto del contratto.
La disciplina è cambiata con l’evoluzione dei codici: il d.lgs. n. 163/2006 introdusse l’istituto, il d.lgs. 50/2016 lo regolava all’articolo 89 e il d.lgs. 36/2023 lo disciplina all’articolo 104. La Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana riporta che l’articolo 104 del Codice dei contratti pubblici è stato modificato dal decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209. Per la gara, occorre quindi leggere la norma vigente insieme al disciplinare e ai documenti di partecipazione.
La funzione dell’avvalimento è consentire al concorrente di partecipare anche quando non possiede direttamente un requisito necessario, facendo affidamento sulle capacità di un’altra impresa. L’ausiliaria deve dichiarare il possesso dei requisiti pertinenti e impegnarsi a fornire capacità e risorse effettivamente utilizzabili. Per gli appalti di servizi e forniture, l’ausiliaria dichiara il possesso dei requisiti di cui all’articolo 100. La stazione verifica i requisiti secondo le modalità previste dagli articoli 91 e 105.
Quando l’avvalimento riguarda titoli di studio, qualifiche o esperienze professionali pertinenti, l’impegno deve corrispondere alle capacità prestate. L’articolo 104 prevede che, in questo avvalimento esperienziale, l’ausiliaria esegua le prestazioni per cui tali capacità sono necessarie. Per esempio, se il concorrente utilizza l’esperienza specialistica dell’ausiliaria per una componente tecnica dell’appalto, l’accordo deve chiarire il contributo operativo di quest’ultima. L’esecuzione non può ridursi a una dichiarazione formale priva di attività coerenti.
Il ricorso è vietato o limitato per requisiti che dipendono da un’iscrizione personale o da un’autorizzazione non trasferibile. In particolare, l’avvalimento non soddisfa l’iscrizione all’Albo nazionale dei gestori ambientali prevista dall’articolo 212 del d.lgs. 152/2006. Occorre distinguere questo caso dai requisiti di capacità economica, tecnica o professionale che possono essere prestati.
I rischi principali sono la nullità per forma scritta mancante o oggetto indeterminato, e l’esclusione quando mancano requisiti o impegni sostanziali. L’articolo 1346 del codice civile richiede un oggetto determinato o determinabile; il soccorso istruttorio non può aggiungere obblighi essenziali assenti. ANAC, con la Delibera n. 259 del 23 giugno 2025, ha esaminato la specificazione dell’oggetto; la giurisprudenza valuta anche il contenuto effettivo delle clausole.
Prima di presentare l’offerta, concorrente e ausiliaria devono coordinare dichiarazioni, contratto e documenti di gara. Il testo deve identificare il requisito prestato, le risorse disponibili e le modalità con cui sostengono l’esecuzione. Se le dichiarazioni dell’ausiliaria sono mendaci, la stazione appaltante può assegnare al concorrente un termine massimo di dieci giorni per indicare un’altra ausiliaria idonea. Una verifica formale e sostanziale riduce il rischio di incoerenze tra quanto dichiarato e quanto promesso.
Corrispettivo e onerosità del contratto
Il rapporto tra concorrente e impresa ausiliaria è normalmente oneroso, ma il corrispettivo non deve seguire una tariffa prestabilita. Va commisurato alla prestazione effettivamente promessa: per esempio, l’uso di attrezzature, la disponibilità di personale, il supporto organizzativo o l’apporto di competenze. Il contratto deve rendere comprensibili obblighi e remunerazione, collegando il compenso al contenuto concreto dell’accordo.
La gratuità, tuttavia, non rende automaticamente invalido il contratto di avvalimento. Può essere giustificata se l’ausiliaria persegue un proprio interesse nell’operazione, distinto dal pagamento immediato. L’accordo deve comunque avere una causa concreta e un’utilità riconoscibile per entrambe le imprese. Per esempio, un legame commerciale o industriale può spiegare l’interesse dell’ausiliaria, purché l’impegno non resti una formula priva di contenuto.
Il TAR Campania, Salerno, Sezione I, con la pronuncia del 28 marzo 2012 n. 607, riconobbe che l’avvalimento poteva essere gratuito. La pronuncia non equivale a un’esenzione dall’obbligo di spiegare l’assetto contrattuale: occorre distinguere l’assenza di pagamento dall’assenza di una ragione economica o organizzativa. Anche senza denaro, il testo deve chiarire quale vantaggio giustifica la messa a disposizione delle capacità.
La verifica del corrispettivo considera l’entità delle risorse, la durata dell’impegno e le attività richieste. Un compenso simbolico per una prestazione estesa può rendere poco credibile la relazione tra obbligo e remunerazione; al contrario, l’assenza di compenso non determina da sola l’esclusione. La giurisprudenza richiamata nella pronuncia n. 5294/2021 collega la valutazione all’effettiva prestazione dell’ausiliaria. Il dato decisivo è quindi la coerenza complessiva dell’accordo, non una cifra isolata.
La forma scritta è essenziale: secondo l’orientamento riportato per la gara, il contratto deve essere stipulato e definire gli impegni prima della partecipazione o contestualmente a essa. La domanda di partecipazione e gli altri documenti devono essere coerenti con le condizioni economiche concordate. Una clausola utile specifica se il compenso è fisso, legato ad attività precise oppure sostituito da un interesse ulteriore, descrivendo come quest’ultimo si realizza.
Il TAR Catanzaro, Sezione I, 1 giugno 2020, n. 1006, e il TAR Lombardia, Milano, Sezione IV, 12 febbraio 2021, n. 395, hanno richiamato l’onerosità anche come elemento utile a dimostrare la conclusione dell’accordo prima del termine per le offerte. In fase di gara, conviene quindi coordinare data, sottoscrizioni, prestazioni e corrispettivo. La gestione esterna dell’ufficio gare può supportare il controllo della coerenza documentale con gli impegni assunti.
Specificazione dei requisiti e delle risorse messe a disposizione
L’articolo 104 del D.Lgs. 36/2023 richiede un impegno riferito a requisiti e risorse concretamente individuabili. L’ausiliaria deve possedere i requisiti pertinenti, non trovarsi in cause di esclusione e descrivere l’apporto promesso.
Requisiti dell’impresa ausiliaria
L’impresa ausiliaria è il soggetto che presta al concorrente capacità e risorse necessarie per la procedura di gara. La sua idoneità conta perché un requisito solo dichiarato, ma non posseduto o non utilizzabile, non sostiene la partecipazione. Per servizi e forniture, l’ausiliaria dichiara il possesso dei requisiti dell’articolo 100 del Codice; le verifiche seguono le modalità degli articoli 91 e 105.
La stazione appaltante considera anche le cause di esclusione e la veridicità delle dichiarazioni. In caso di dichiarazioni mendaci, il Codice richiama l’articolo 96, comma 15, e consente alla stazione di assegnare al concorrente un termine massimo di dieci giorni per indicare un’altra ausiliaria idonea. Il controllo va quindi coordinato con i documenti amministrativi e con il requisito effettivamente prestato.
Elementi e clausole contrattuali
Le clausole contrattuali identificano il requisito prestato, le risorse disponibili e l’impegno dell’ausiliaria. L’articolo 1346 del codice civile richiede un oggetto determinato o determinabile; l’articolo 104 impone la forma scritta a pena di nullità. Questi elementi permettono di capire quale contributo sostiene la partecipazione e se l’accordo risponde alle esigenze specifiche dell’appalto.
È utile distinguere tra requisiti, mezzi e modalità di utilizzo. Per esempio, se l’impresa mette a disposizione personale con esperienza pertinente, il testo deve chiarire quali competenze fornisce e quale ruolo avrà nell’esecuzione. Nell’avvalimento operativo, le risorse devono essere individuabili con sufficiente precisione, ma non è sempre necessario quantificare rigidamente i mezzi o indicare il personale per nome e numero.
Per lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro, l’articolo 104, comma 2, collega l’avvalimento alle dotazioni tecniche e alle risorse che avrebbero consentito all’ausiliaria di ottenere l’attestazione richiesta. Il contratto può riferirsi all’insieme delle risorse aziendali che hanno permesso di conseguire la qualificazione. In questi casi, descrivere l’apparato organizzativo e il collegamento con il requisito rende più leggibile l’impegno assunto.
Prima di allegare i documenti alla domanda, il concorrente dovrebbe confrontare il contratto con il disciplinare e con le dichiarazioni dell’ausiliaria. La verifica deve accertare che ogni requisito richiesto corrisponda a una risorsa individuabile e a un obbligo coerente. Se l’avvalimento riguarda un’esperienza professionale pertinente, l’ausiliaria assume anche l’esecuzione delle prestazioni per cui quella capacità è necessaria. L’accordo descrive così un apporto effettivo, non una disponibilità astratta.

Avvalimento di garanzia e avvalimento tecnico-operativo
La distinzione dipende dal requisito che l’operatore economico intende soddisfare e dalle risorse necessarie per renderlo effettivo. Nell’avvalimento di garanzia rileva la capacità economico-finanziaria dell’ausiliaria; in quello tecnico-operativo contano i mezzi, le competenze e l’organizzazione destinati all’appalto.
Nel primo caso, l’impresa ausiliaria sostiene la capacità finanziaria del concorrente, per esempio prestando un requisito relativo alla solidità economica. L’impegno riguarda la garanzia delle capacità richieste, non necessariamente l’impiego di personale o attrezzature dell’ausiliaria. Per questo, la giurisprudenza richiamata non considera sempre necessaria un’indicazione puntuale delle singole risorse. Il testo deve comunque chiarire quale requisito viene prestato e quale impegno assume l’ausiliaria.
La logica cambia nell’avvalimento tecnico-operativo. Se il concorrente utilizza esperienze, mezzi o capacità professionali di altri soggetti, il contenuto dell’accordo deve consentire di individuare l’apporto effettivo. Per esempio, un impegno relativo a macchinari deve spiegare quali dotazioni saranno disponibili e come sosterranno l’esecuzione. Se vengono prestate esperienze professionali pertinenti, l’articolo 104 del D.Lgs. 36/2023 richiede che l’ausiliaria esegua le prestazioni per cui quelle capacità sono necessarie.
La distinzione incide sulla descrizione dell’oggetto e sul livello di dettaglio necessario. Nell’avvalimento di garanzia, il collegamento tra requisito finanziario e sostegno dell’ausiliaria può bastare a identificare l’impegno. In quello operativo, formule generiche come «mettere a disposizione le risorse» non chiariscono quali capacità vengano trasferite. Il documento sottoscritto deve collegare requisito, mezzi e attività, così che la stazione appaltante possa valutare la coerenza dell’accordo.
Va distinta anche la finalità di partecipazione da quella premiale. Nel primo caso, l’ausilio serve a soddisfare un requisito necessario per essere ammessi alla gara; nel secondo, le capacità aggiuntive mirano a migliorare la qualità o il punteggio dell’offerta. L’avvalimento premiale non sostituisce un requisito di ammissione: l’operatore economico deve già possedere le condizioni richieste per partecipare.
Per l’avvalimento diretto a migliorare l’offerta, l’articolo 104 prevede il divieto di partecipazione alla stessa gara per l’impresa ausiliaria e l’impresa ausiliata. La regola impedisce che i due soggetti concorrano insieme nella procedura, anche sfruttando il rapporto di ausilio. Prima della presentazione, occorre dunque verificare la finalità dell’impegno, le clausole del disciplinare e la posizione dei soggetti coinvolti.
Per una verifica concreta, si può partire da tre domande: quale requisito viene prestato, quali risorse lo rendono disponibile e quali prestazioni richiedono l’intervento dell’ausiliaria? Se la risposta riguarda soltanto una capacità finanziaria, l’avvalimento ha natura di garanzia. Se descrive personale, mezzi o competenze impiegati nell’appalto, è tecnico-operativo e richiede clausole coerenti con l’apporto.
Avvalimento infragruppo
Un’impresa può ricorrere alle capacità di un’altra società dello stesso gruppo, ma il legame societario non sostituisce gli impegni contrattuali. Questa ipotesi va distinta dal ricorso a più ausiliarie e dall’avvalimento a cascata.
Ricorso all’avvalimento infragruppo
L’avvalimento infragruppo consiste nel ricorso alle risorse di una società collegata o appartenente allo stesso gruppo. Il rapporto societario può spiegare l’interesse comune, ma non dimostra da solo che le risorse siano disponibili per la gara.
La stazione appaltante deve poter individuare quale società presta ciascun requisito e quale apporto assume. Per esempio, se una controllata mette a disposizione capacità organizzative della capogruppo, gli atti devono identificare tali capacità e collegarle all’appalto. Un richiamo generico all’appartenenza al gruppo non chiarisce chi assume l’impegno né quali mezzi saranno accessibili.
Il concorrente che non possiede un requisito deve quindi coordinare il contratto con le dichiarazioni delle società coinvolte. La verifica riguarda la corrispondenza tra requisito richiesto, risorse promesse e attività da svolgere. Se la società ausiliaria è anche controllante, il controllo societario non elimina la necessità di rendere concreto l’impegno. Nella documentazione di gara, la separazione tra soggetti giuridici resta rilevante.
Pluralità di ausiliarie e avvalimento a cascata
È possibile ricorrere a più ausiliarie, assegnando a ciascuna requisiti e risorse distinti. L’avvalimento a cascata è un’altra ipotesi: l’impresa ausiliaria cerca a sua volta di ottenere da un altro soggetto le capacità che dovrebbe prestare direttamente.
Quando le ausiliarie sono più di una, il concorrente deve descrivere chiaramente il contributo di ciascuna. Se una società presta capacità finanziaria e un’altra mette a disposizione competenze tecniche, i rispettivi impegni vanno indicati separatamente. Così la stazione appaltante può verificare quale apporto copre ogni requisito e se le risorse sono coerenti con le prestazioni.
La catena di affidamenti, invece, non deve rendere opaco il soggetto che assume l’obbligo verso il concorrente. L’ausiliaria indicata alla domanda deve impegnarsi direttamente a fornire le capacità dichiarate; un accordo con un soggetto ulteriore non sostituisce tale impegno. Nel quadro dell’articolo 104 del D.Lgs. 36/2023, verificare chi presta davvero il requisito aiuta a individuare responsabilità e disponibilità delle risorse.
Prima della presentazione, una verifica della documentazione può confrontare domanda, dichiarazioni e impegni delle ausiliarie, controllando che non vi siano sovrapposizioni o passaggi indiretti. La gestione esterna dell’ufficio gare può affiancare l’impresa nell’organizzazione di questi adempimenti e nella coerenza degli atti di gara.
AppaltiLab: Consulenza in fase di gara
AppaltiLab affianca le imprese nella fase di gara, quando occorre valutare requisiti, documenti e impegni dell’impresa ausiliaria. La consulenza in fase di gara aiuta a coordinare la documentazione amministrativa con la struttura dell’offerta e le condizioni previste dalla procedura.
Un supporto specialistico è utile durante la preparazione della partecipazione, soprattutto se l’avvalimento riguarda requisiti distinti, più ausiliarie o risorse tecniche da descrivere con precisione. L’analisi si concentra sulla coerenza tra quanto richiesto dalla stazione appaltante e quanto dichiarato e sottoscritto dalle imprese coinvolte. In questo modo, le criticità documentali possono essere valutate nel contesto complessivo della gara.
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Imposta con metodo il prossimo passaggio di gara
La scelta dell’avvalimento va inserita nella strategia complessiva dell’impresa. Il passo successivo è integrarla nella preparazione della partecipazione, coordinando le decisioni contrattuali con l’organizzazione interna e con gli impegni da gestire dopo l’aggiudicazione. Così il contratto di avvalimento diventa parte di un percorso operativo, non un documento separato dalla gestione della commessa.
AppaltiLab affianca l’impresa con la consulenza in fase di gara e la gestione esterna dell’ufficio gare, supportando la predisposizione e il coordinamento degli adempimenti. Nella fase esecutiva, l’assistenza prosegue con la gestione degli aspetti contrattuali connessi all’appalto. Un confronto permette di definire le priorità e individuare il supporto più pertinente alla fase della procedura.
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Domande frequenti sul contratto di avvalimento
Che cos’è il contratto di avvalimento?
È l’accordo con cui un’impresa concorrente utilizza requisiti e capacità di un’altra impresa, detta ausiliaria, per partecipare a una procedura pubblica. Il contratto di avvalimento formalizza l’impegno dell’ausiliaria a rendere disponibili le capacità necessarie. Per esempio, un concorrente può fare affidamento sull’esperienza tecnica di un’altra impresa, purché l’apporto sia effettivo e coerente con le prestazioni affidate.
Come avviene la verifica dei requisiti dichiarati?
La stazione appaltante controlla che le dichiarazioni dell’ausiliaria corrispondano ai requisiti richiesti e alle condizioni previste dal Codice. Le verifiche seguono le modalità degli articoli 91 e 105 del D.Lgs. 36/2023. In concreto, documentazione amministrativa, impegno contrattuale e requisito prestato devono risultare coerenti. Se l’ausiliaria dichiara capacità tecniche, il controllo riguarda anche la loro pertinenza rispetto all’appalto.
Che cos’è il contratto di avvalimento negli appalti pubblici italiani?
È lo strumento che consente a un operatore economico di utilizzare requisiti altrui per partecipare a una gara, assumendo gli obblighi previsti dalla disciplina. Il contratto di avvalimento negli appalti pubblici è regolato dall’articolo 104 del D.Lgs. 36/2023. La stazione appaltante valuta l’accordo insieme alla domanda e agli altri atti, considerando la funzione del requisito nella procedura specifica.
Quali requisiti può prestare l’impresa ausiliaria tramite avvalimento?
L’ausiliaria può prestare capacità economico-finanziarie, tecniche e professionali ammesse dalla disciplina di gara. Per servizi e forniture, dichiara i requisiti pertinenti previsti dall’articolo 100 del Codice; per lavori può rilevare la qualificazione SOA. Titoli ed esperienze professionali pertinenti richiedono un apporto collegato alle prestazioni interessate. L’avvalimento non soddisfa l’iscrizione all’Albo nazionale dei gestori ambientali prevista dall’articolo 212 del d.lgs. 152/2006.
Come si dimostra che le risorse e i mezzi dell’ausiliaria sono effettivamente disponibili?
La disponibilità deriva dall’impegno scritto e dalla descrizione del contributo dell’ausiliaria all’appalto. Se mette a disposizione attrezzature, il testo può identificarle e chiarire quando saranno utilizzabili; se presta competenze, deve indicare quale apporto professionale fornirà. Per le capacità tecniche, una formula generica non chiarisce il legame tra la risorsa promessa e la prestazione da eseguire.
Quali documenti devono presentare concorrente e impresa ausiliaria in gara?
Il concorrente presenta la domanda di partecipazione e allega il contratto di avvalimento in originale o in copia autentica, secondo l’articolo 104, comma 4, del D.Lgs. 36/2023. L’ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti e assume gli impegni relativi alle capacità prestate. Prima dell’invio, confrontare questi atti con il disciplinare aiuta a evitare difformità tra requisito dichiarato e obbligo assunto.
Quali responsabilità e obblighi solidali hanno concorrente e ausiliaria durante l’appalto?
Concorrente e ausiliaria rispondono in solido verso la stazione appaltante per le prestazioni oggetto dell’appalto. Inoltre, l’ausiliaria mantiene disponibili requisiti e risorse per tutta la durata dell’esecuzione. Il suo impegno deve quindi corrispondere alle attività affidate, non limitarsi alla fase di ammissione. Durante l’esecuzione, è utile mantenere aggiornate le parti sugli aspetti rilevanti dell’avvalimento.
Come si sostituisce un’impresa ausiliaria priva dei requisiti o colpita da una causa di esclusione?
In caso di dichiarazioni mendaci dell’ausiliaria, la stazione appaltante può assegnare al concorrente un termine massimo di dieci giorni per indicare un’altra ausiliaria idonea. Il soggetto sostitutivo deve possedere il requisito necessario e assumere gli impegni richiesti. La sostituzione non può integrare retroattivamente contenuti essenziali mancanti nell’accordo originario, come l’impegno a eseguire le prestazioni collegate alle capacità prestate.





