TAR Liguria, Sez. I, 4 agosto 2025, n. 944
La fattispecie
La Società ricorrente aveva impugnato il provvedimento di esclusione adottato nei propri confronti dalla Regione Liguria, in qualità di stazione unica appaltante, nell’ambito della procedura di gara indetta per conto di un’amministrazione non qualificata. In particolare, la Società ricorrente censurava l’illegittimità dell’esclusione in quanto tale atto era stato sostanzialmente adottato dal RUP della stazione appaltante non qualificata in luogo del competente RUP della Stazione unica appaltante.
La divisione delle competenze tra stazione appaltante qualificata ed ente beneficiario
Prime di affrontare l’iter motivazionale della sentenza è opportuno un sintetico excursus della disciplina di riferimento.
L’art. 62, comma 1, del D.Lgs. 36/2023 impone che le procedure di gara superiori alle soglie ivi individuate siano svolte da soggetti qualificati ai sensi del successivo art. 63, i quali assumono la gestione di tutte le fasi della procedura di gara ed assumono il correlativo regime di responsabilit.
Il Legislatore, dunque, con l’introduzione del sistema di necessaria qualificazione delle stazioni appaltanti, ha intero riservare a soggetti qualificati (centrali di committenza o stazioni appaltanti) lo svolgimento delle procedure di affidamento superiori a determinate soglie previste dalla legge.
La ratio sottesa al sistema di qualificazione risiede, come osservato dall’ANAC, nell’esigenza “di garantire che le procedure di gara più complesse siano svolte da soggetti qualificati i quali, proprio perché qualificati, sono in grado di verificare la legittimità dei provvedimenti adottati, assumendone le responsabilit” (ANAC, Delibera n. 467/2024). In particolare, “fermo l’obbligo dell’adozione della decisione a contrarre da parte della stazione appaltante beneficiaria dell’intervento non qualificata, spetta al soggetto qualificato, (centrale di committenza o stazione appaltante) delegato la responsabilità della fase di gara e quindi del contenuto degli atti di gara e dello svolgimento dell’intera procedura fino al provvedimento di aggiudicazione dell’affidamento” (ibidem).
Con specifico riferimento al ruolo di responsabile del procedimento, l’art. 62, comma 13, del D.Lgs. n. 36/2023 prescrive che “Le centrali di committenza e le stazioni appaltanti che svolgono attività di committenza anche ausiliaria sono direttamente responsabili per le attività di centralizzazione della committenza svolte per conto di altre stazioni appaltanti o enti concedenti. Esse nominano un RUP, che cura i necessari raccordi con la stazione appaltante beneficiaria dell’intervento, la quale a sua volta nomina un responsabile del procedimento per le attività di propria pertinenza”.
In base all’art. 15, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2023, poi, “Ferma restando l’unicità del RUP, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, possono individuare modelli organizzativi, i quali prevedano la nomina di un responsabile di procedimento per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione e un responsabile di procedimento per la fase di affidamento. Le relative responsabilità sono ripartite in base ai compiti svolti in ciascuna fase, ferme restando le funzioni di supervisione, indirizzo e coordinamento del RUP”.
L’iter motivazionale della sentenza
Il Tar, nel decidere della legittimità dell’esclusione proposta dal RUP dell’ente beneficiario, ha preliminarmente evidenziato come l’attuale normativa non individui con nettezza il riparto di competenze tra il RUP della stazione appaltante qualificata ed il RUP dell’ente beneficiario (“con riguardo al riparto di competenze tra il R.U.P. della stazione appaltante che svolge l’attività di committenza e il responsabile della stazione appaltante che si avvale dell’opera della prima, il codice non offre indicazioni precise”), aprendo spazi alla prassi applicativa e ad una possibile, purché limitata, ripartizione delle funzioni tra tali soggetti.
A sostegno, il TAR richiama l’art. 15, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2023, il quale prevede la possibilità di adottare “modelli organizzativi, i quali prevedano la nomina di un responsabile di procedimento per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione e un responsabile di procedimento per la fase di affidamento. Le relative responsabilità sono ripartite in base ai compiti svolti in ciascuna fase, ferme restando le funzioni di supervisione, indirizzo e coordinamento del RUP”, in tal modo aprendo alla possibilità di una frammentazione delle funzioni del R.U.P. tra stazione appaltante qualificata ed ente beneficiario.
Conclusioni della sentenza
Nel caso sottoposto al proprio scrutinio, il TAR ha ritenuto che “il modello di raccordo procedimentale delineato dalle due stazioni appaltanti sia rispettoso del quadro prescrittivo ricavabile dalle varie disposizioni del codice, che ammette, pur nell’unicità del ruolo del R.U.P., una limitata ripartizione delle relative funzioni”.
Dirimente è, in particolare, la circostanza per cui il provvedimento di esclusione – pur se adottato sulla base dell’istruttoria condotta dal RUP dell’ente beneficiario e su relativa proposta – fosse stato recepito, assumendone la correlativa responsabilità, dal RUP della stazione appaltante qualificata.
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