Con sentenza n. 3241 del 22 maggio 2026 il TAR Campania, Napoli, ha respinto il ricorso proposto dalla società Ricorrente avverso l’annullamento dell’aggiudicazione disposta in favore della Società controinteressata, difesa dalla titolare dello Studio Avv. Antonella Mascolo.
Segnatamente, la Socieà ricorrente, all’esito della procedura di gara finalizzata all’affidamento del servizio biennale di refezione scolastica, risultava prima in graduatoria ma veniva esclusa in quanto, in occasione della verifica dei requisiti di partecipazione, la Stazione appaltante rilevava la sussistenza a suo carico una rilevante esposizione debitoria per violazioni non definitivamente accertate agli obblighi tributari, nonostante conosciuta dalla ricorrente, non dichiarata dalla stessa.
Di talchè, la società esclusa impugnava il provvedimento di esclusione, deducendo l’asserito difetto di istruttoria della Stazione appaltante consistito nell’approssimazione della valutazione compiuta dalla stazione appaltante in ordine alla rilevanza del debito tributario.
In primo luogo, il collegio, in piena aderenza alle argomentazioni difensive, ha statuito che “il lamentato difetto di istruttoria non assume, in concreto, alcuna portata invalidante poichè il debito tributario ascritto alla società ricorrente supera di gran lunga l’ammontare del 10% del valore dell’appalto”.
Inoltre, attraverso un interpretazione costituzionalmente orientata delle norme rilevanti nel caso di specie, ha affermato che “la disposizione dell’art. 95, comma 2, del d.lgs. n. 36/2023, al pari di quella precedentemente in vigore, di cui all’art. 80, comma 4 del d.lgs. n. 50/2016, e la correlata esclusione, presentano un carattere composito, scaturente da una valutazione negativa di integrità/moralità del concorrente, la cui omissione tributaria viola un fondamentale dovere di solidarietà economico-sociale gravante su ogni soggetto (dovere che trova fondamento nel combinato disposto degli artt. 2 e 53 della Costituzione), nonché da una prognosi negativa circa la capacità del concorrente stesso di assolvere esattamente agli oneri economici connessi all’esecuzione dell’appalto”.
Ancora, in accoglimento della ricostruzione giuridico fattuale offerta da codesta difesa, il Tar ha rilevato che la Stazione appaltante ha correttamente ed esaustivamente adempiuto l’onere circa la valutazione di carattere discrezionale in ordine alla permanente sussistenza in capo all’operatore economico dei requisiti di integrità/moralità e di affidabilità/idoneità finanziaria.
Ed infatti, il collegio, del tutto correttamente ha affermato che “la CUC, in maniera sintetica ma sufficientemente esaustiva, da un lato ha fatto derivare la valutazione negativa sull’integrità della … dalla dichiarazione non veritiera – contenuta nella domanda di partecipazione – sull’insussistenza di gravi violazioni non definitivamente accertate agli obblighi tributari, e dall’altro ha tratto la prognosi negativa sull’affidabilità della medesima dal notevole importo dell’esposizione debitoria maturata nei confronti del fisco, capace di porsi ben al di là dell’ammontare del 10% del valore dell’appalto, che costituisce la soglia di gravità individuata dal legislatore”.
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