Consiglio di Stato, Sez. V, 12.2.2026, n. 1116.
Il fatto.
Nel mese di marzo 2023, ai sensi del combinato disposto dell’art. 103, comma 23, del d.l. n. 34 del 2020 e dell’art. 63 del d.lgs. n. 50 del 2016, il Ministero dell’interno aveva avviato una procedura negoziata, suddivisa in n. 2 lotti, finalizzata alla stipula di un Accordo quadro con un unico operatore economico per la somministrazione di lavoratori temporanei da impiegare presso le Questure e le Prefetture. Nello specifico, la durata dell’Accordo quadro era fissata dal disciplinare in sette mesi, con una “opzione di estensione” per ulteriori sei mesi, attivabile in caso di residua disponibilità delle risorse finanziarie nei primi sette mesi. Inoltre, il disciplinare di gara prevedeva che il Ministero si riservava“la facoltà di cui all’art. 106, comma 11, di estendere la durata dell’Accordo per il tempo strettamente necessario all’individuazione del nuovo contraente nelle more dell’espletamento della relativa procedura ad evidenza pubblica […]”.
A valle dell’esperita procedura di gara, il Ministero disponeva l’aggiudicazione in capo all’RTI ricorrente in primo grado e, conseguentemente, veniva sottoscritto l’accordo quadro che prevedeva “la durata di complessivi 7 mesi” prorogabile per ulteriori sei mesi se alla scadenza il plafond non fosse esaurito.
Successivamente, in prossimità della scadenza dell’accordo quadro, il Ministero esercitava, dapprima, la facoltà di proroga/estensione prevista negli atti di gara prolungandone la durata dell’accordo e, poi, anche del contratto attuativo della durata di sei mesi.
In ultimo, in data 12 aprile 2025, il Ministero comunicava di voler ricorrere alla “proroga tecnica” per consentire la conclusione di una nuova gara ma, i ricorrenti contestavano tale pretesa chiedendo di apporre una clausola di riserva con cui esprimevano di non prestare acquiescenza alla proroga imposta e che, peraltro, si riservavano di impugnare in sede giurisdizionale. Di conseguenza, in data 7 aprile 2025 il Ministero delegava la società Invitalia ad indire una nuova gara dello stesso oggetto di quella di cui trattadi e in data 14 aprile disponeva la “proroga tecnica” dell’accordo quadro, fissandone la durata in nove mesi.
Le società ricorrenti, costituitesi in RTI, con ricorso ex art. 120 c.p.a. impugnavano tale ultima determinazione chiedendone l’annullamento previa sospensiva cautelare
La decisione.
Il Consiglio di Stato adito, accoglie l’appello e riforma la sentenza di prime cure. Come ben noto, la proroga “tecnica” ha carattere di temporaneità e di strumento atto esclusivamente ad assicurare il passaggio da un regime contrattuale ad un altro, ammissibile solo ove ancorato al principio di continuità dell’azione amministrativa (ex art. 97 Cost.) e comunque nei soli limitati ed eccezionali casi in cui (per ragioni obiettivamente non dipendenti dall’amministrazione) vi sia l’effettiva necessità di assicurare precariamente il servizio nelle more del reperimento di un nuovo contraente.
Inoltre, in quanto istituto di carattere eccezionale, la cd. proroga “tecnica” non può essere utilizzata al di fuori dei casi espressamente previsti dalla normativa in vigore (all’epoca data dal d.lgs n. 50 del 2016), pena la sua illegittimità. Ne deriva, quindi, che una volta scaduto un contratto, qualora l’amministrazione ravvisi la necessità di avvalersi dello stesso tipo di prestazione deve effettuare una nuova gara (ex pluribus, già Cons. Stato, V, 8 luglio 2008, n. 3391).
Ebbene, alla luce di quanto innanzi, il Consiglio di Stato stabilisce che, nel caso di specie, “risulta per tabulas l’ampia dilatazione della durata dell’affidamento di cui trattasi – dai sette mesi iniziali si era infatti giunti a diciotto, ai quali avrebbero dovuto aggiungersene ulteriori nove per la proroga tecnica), senza per contro che sia dato individuare una tempestiva attivazione, da parte della stazione appaltante, delle procedure di rinnovo della gara relativamente all’affidamento ormai scaduto”.
In definitiva, il collegio statuisce l’illegittimità del provvedimento disponente la proroga tecnica per difetto dei presupposti legittimanti la sua adozione.







