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Ssoccorso istruttorio “in senso stretto”: natura ordinatoria del termine assegnato al concorrente

Pubblicato il 7 Febbraio 2026

da: Alessio Ruotolo

TAR Puglia, Bari, Sez. I, 28.01.2026, n. 104

Il fatto.

La sentenza di cui in epigrafe prende le mosse dall’impugnazione del provvedimento di esclusione adottato dalla Centrale Unica di Committenza (d’ora innanzi C.U.C.) del Tavoliere.

In punto di fatto, la società ricorrente esponeva che con istanza del 28 luglio 2025 chiedeva di partecipare alla procedura di gara di cui è causa.

Senonchè, in data 26 agosto 2025, la C.U.C. pubblicava sul proprio sito un avviso di sospensione della gara, con il quale si chiedeva ai cinque concorrenti ammessi con riserva – tra cui la società ricorrente – di integrare la documentazione presentata, senza, però,indicare il termine entro il quale tale adempimento avrebbe dovuto essere effettuato.

Inoltre, lo stesso avviso era trasmesso tramite p.e.c. nella medesima data al ricorrente, con l’ulteriore comunicazione che il deposito della documentazione integrativa sarebbe dovuto avvenire entro le ore 10:00 del giorno 2 settembre 2025.

Pertanto, in data 2 settembre 2025, la stazione appaltante escludeva la società ricorrente, adducendo che documentazione amministrativa richiesta non era pervenuta entro i termini stabiliti.

In pari data, con p.e.c. delle ore 21:58, il ricorrente trasmetteva al Comune di Cerignola la documentazione richiesta, specificando che la tardiva trasmissione era dovuta a problemi di rete.

In ultimo, la società esclusa, impugnava il provvedimento di esclusione innanzi al TAR territorialmente competente, affidando il ricorso a 3 motivi di diritto.

Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente denunciava la violazione dell’art. 101 del d.lgs. n. 36/2023, adducendo che il superamento del termine assegnato dalla stazione appaltante, ma contenuto in quello massimo previsto dalla suddetta disposizione, non avrebbe potuto comportarne l’esclusione.

Con un secondo motivo di gravame, il ricorrente eccepiva l’illegittimità del provvedimento di esclusione, poiché, in difetto di un’espressa indicazione sulle conseguenze escludenti dell’inosservanza del termine assegnato dall’Amministrazione appaltante, esso non avrebbe potuto intendersi come perentorio.

Con un ultimo motivo di ricorso, il ricorrente rilevava che la C.U.C. non avesse colto l’effettiva portata di quanto rappresentato in merito alle difficoltà operative connesse ai disservizi del gestore di rete del ricorrente.

La decisione.

Nel merito, il TAR Bari accoglie il ricorso perchè fondato nel merito.

Nello specifico, il collegio fonda la sua decisione sulla natura prettamente ordinatoria del termine assegnato dalla stazione appaltante per l’integrazione documentale, desumibile, peraltro, dalla tipologia di soccorso istruttorio attivato nel caso di specie.

Infatti, come ben noto, l’art. 101 del d.lgs. n. 36/2023, infatti, individua quattro tipologie di soccorso istruttorio: 

  • integrativo (co. 1, lett. a);
  • sanante (co. 1, lett. b);
  • soccorso istruttorio in senso stretto (co. 3);
  • correttivo (co. 4).

Inoltre, richiamando la giurisprudenza consolidata in materia, soltanto per le prime due fattispecie è prevista l’esclusione dalla gara (ex multis, Cons. Stato, sez. V, n. 2789 del 2 aprile 2025; Cons. Stato, sez. V, n. 7075 del 19 agosto 2025).

Diversamente, per la fattispecie prevista dal terzo comma dell’art. 101, manca un’espressa previsione normativa per disporre l’esclusione dalla gara in caso di superamento del termine.

In ragione di tale differenza di regime, nonché in forza dei principi del risultato (art. 1, d.lgs. n. 36/2023) e della fiducia (art. 2, cit.), il Consiglio di Stato ha affermato che il termine indicato dalla stazione appaltante per esitare la richiesta di chiarimenti in sede di soccorso istruttorio può essere superato senza effetti invalidanti, ove inferiore a quello massimo previsto ex lege di dieci giorni.

Ciò in quanto il principio di perentorietà dei termini assegnati al concorrente in sede di soccorso istruttorio nel corso di gara, deve essere letto nell’ottica del concorrente principio del risultato scolpito nell’art. 1 del d.lgs. n. 36/2023 in modo da rendere intollerabile lo sforamento del termine massimo di legge previsto per l’integrazione documentale – termine che, appunto, la stessa legge ha ritenuto di per sé compatibile con le esigenze di speditezza e tempestività delle operazioni di gara – ma da consentire, viceversa che non abbia rilievo invalidante lo sforamento del termine assegnato dalla stazione appaltante contenuto in quello massimo di legge” (Cons. Stato, Sez. V, n. 2789 del 2 aprile 2025).

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