TAR Puglia, Bari, Sez. II, 26.01.2026, n. 91
Il fatto.
La sentenza di cui in epigrafe trae origine dall’impugnazione proposta dalla società Lacava S.r.l. avverso le determinazioni comunali di conferma dell’aggiudicazione della gara nei confronti della società controinteressata DAM S.r.l.
Nello specifico la società ricorrente ha contestato l’operato della Stazione Appaltante nella parte in cui non ha annullato l’intera procedura di gara – sollecitata dalla ricorrente mediante istanza di annullamento in autotutela della gara – laddove la società DAM S.r.l. non ha ottemperato all’obbligo, previsto dall’art. 15.1 del disciplinare di gara, di costituzione di una determinata forma societaria entro 60 giorni dalla proposta di aggiudicazione
Nel procedimento di primo grado si sono costituiti in giudizio il Comune di Biccari e la controinteressata DAM s.r.l. eccependo l’inammissibilità del ricorso (sia per carenza d’interesse attesa la posizione della ricorrente, terza graduata, sia per mancata contestazione di tutti i motivi posti alla base della determina di archiviazione gravata) e la tardività della proposizione del mezzo di gravame, evidenziando come l’aggiudicazione della gara sia stata disposta con determina dirigenziale del 7 ottobre 2024, mentre il ricorso è stato notificato il 7 marzo 2025.
Con ordinanza n. 97 del 2025 del 27.03.2025, il TAR respingeva l’istanza cautelare e, successivamente, all’udienza pubblica del 21 ottobre 2025, la causa veniva introitata a sentenza
La decisione.
In via preliminare il TAR non accoglie le censure sollevate dal Comune e dalla società controinteressata in merito alla tardività della proposizione del ricorso dichiarandola infondata.
Infatti, se pur vero è che il ricorso è tardivo rispetto all’impugnazione dell’atto di aggiudicazione della gara de qua, non può revocarsi in dubbio che il Comune, a seguito di istanza della ricorrente, ha effettivamente e formalmente avviato un procedimento di secondo grado di annullamento in autotutela dell’aggiudicazione precedentemente disposta, culminato nella determinazione dirigenziale n. 93/2025 del 6.2.2025 (di archiviazione del procedimento di secondo grado e contestuale conferma dell’efficacia dell’aggiudicazione), impugnata ritualmente con l’odierno ricorso in data 7 marzio 2025.
Nello specifico l’atto di archiviazione del procedimento di autotutela deve senz’altro essere qualificato come atto di conferma in senso proprio, suscettibile di autonoma impugnazione per la natura provvedimentale che lo contraddistingue (cfr. Cons. Stato, Sez. V, n. 6819/2022).
Di converso, però, il TAR accoglie l’eccezione di inammissibilità del ricorso per carenza di interesse, atteso che l’operatore ricorrente ha agito in giudizio, dopo essersi classificato terzo nella procedura di gara, senza contestare alcunché rispetto alla seconda classificata.
La ricorrente ha, peraltro, sostenuto l’ammissibilità del proprio mezzo di impugnazione sulla base di una presunta – ma indimostrata secondo il TAR – carenza di interesse all’aggiudicazione della seconda classificata, desumibile dal fatto che quest’ultimo non ha impugnato né il provvedimento di aggiudicazione, nè il provvedimento di archiviazione. Inoltre, ulteriore elemento idoneo a fondare l’assenza di interesse a svolgere il servizio della seconda in graduatoria si ricaverebbe dalla circostanza secondo cui avrebbe richiesto la restituzione della somma versata a titolo di cauzione provvisoria.
Orbene, secondo il TAR adito, nessuno di questi elementi assurgerebbero ad elementi idonei a provare la carenza di interesse della seconda graduata posto che la “neutralità” di un operatore economico rispetto al fisiologico decorso causale per l’affidamento di un appalto non può considerarsi non può considerarsi indicativo di un difetto di interesse, comunque solo in potenza, rispetto all’eventuale scorrimento della graduatoria finale per riscontrate carenze in capo all’operatore risultato aggiudicatario.
IL TAR, in conclusione, ha dato corso all’orientamento ormai prevalente del Consiglio di Stato laddove ha statuito che ‹‹l’interesse all’aggiudicazione del terzo classificato sussiste “solo ove risultino fondate sia le censure proposte avverso la prima classificata, che quelle spese nei confronti della seconda graduata” (ex multis, Cons. Stato, sez. V, 7 gennaio 2020, n. 83; Cons. Stato, sez. III, 2 marzo 2017, n. 972). E’ invece inammissibile per carenza di interesse il ricorso per l’impugnazione degli atti di gara, con il quale la terza classificata lamenti profili di illegittimità limitatamente alla posizione dell’aggiudicatario (ipotesi alla quale è assimilabile quella in cui le censure investano le posizioni sia del primo che del secondo classificati, ma siano fondate solo nei confronti di uno dei due), in quanto l’accoglimento delle suddette censure determinerebbe uno scorrimento della graduatoria a favore dell’impresa seconda classificata, senza recare una concreta utilità al ricorrente, non essendo ravvisabile in capo al medesimo soggetto neppure un interesse strumentale all’annullamento degli atti ai fini della rinnovazione della gara, nella misura in cui i vizi dedotti non si caratterizzino per una generalità tale da determinare l’illegittimità e il travolgimento dell’intera procedura (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 16 novembre 2020, n. 7065)›› (Cons. Stato, Sez. III, n. 4584/2023).
Stante quanto innanzi, il TAR dichiara inammissibile il ricorso proposto per carenza di interesse.






