Con l’Ordinanza n. 398/2026, la Quarta Sezione del Consiglio di Stato ha respinto l’appello cautelare proposto contro la società Wm Magenta s.r.l., assistita dalla titolare dello Studio Avv. Antonella Mascolo, confermando l’illegittimità dei punteggi attribuiti dalla Stazione appaltante ai due concorrenti che precedevano la WM Magenta in graduatoria.
Respingendo la censura della Società appellante in ordine al carattere discrezionale dell’attribuzione dei punteggi, il Consiglio di Stato ha ribadito che la lex specialis di gara vada interpretata in “in termini strettamente letterali, con la conseguenza che le regole in essa contenute vincolano rigidamente l’operato dell’amministrazione pubblica, obbligata alla loro applicazione senza alcun margine di discrezionalit”.
A fronte del chiaro tenore della lex specialisdi gara (indebitamente, poi, disattesa dalla stazione appaltante), per il Consiglio di Stato non è utilmente invocabile il principio del risultato di cui all’art. 1 del D.Lgs. n. 36/2023, posto che la legalità e il rispetto delle regole di gara restano il presupposto imprescindibile per l’azione amministrativa.
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