Appaltilab vince al TAR Campania: legittimo lo scorporo dei costi della manodopera dalla base d’asta
2 Gennaio 2026
Gara al prezzo più basso: legittima la clausola espulsiva per l’inserimento di elementi economici nella busta amministrativa
27 Gennaio 2026

Affidamento diretto e obbligo di motivazione rafforzata

Pubblicato il 22 Gennaio 2026

da: Alessio Ruotolo

TAR Calabria – Catanzaro, Sez. II, 16.01.2026, n. 74

Il fatto.


Con il ricorso all’esame del Tar Calabria – Catanzaro la Società ricorrente ha impugnato la determina del Comune di Girifalco con la quale è stato disposto l’affidamento direttodel servizio di refezione scolastica presso la scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado per l’anno scolastico 2025/2026, periodo ottobre 2025 – giugno 2026, in favore della ditta controinteressata.
Nello specifico, in data 9 settembre 2025 il Comune di Girifalco aveva pubblicato un avviso di indagine di mercato propedeutico all’indizione di una procedura negoziata ai sensi dell’art. 50 lett. b del d.lgs. n. 36/2023 per l’affidamento del servizio di refezione scolastica per la scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado del Comune di Girifalco, da settembre 2025 a giugno 2026 (a.s. 2025/2026)
Di talchè, la società ricorrente aveva presentato regolare domanda di partecipazione alla procedura de quama, non avendo ricevuto alcun invito alla presentazione dell’offerta, apprendeva informalmente di essere stata esclusa dalla gara per rispetto del principio di rotazione.
Di conseguenza, il Comune aveva disposto l’affidamento diretto del servizio alla società Scamar.
Dunque, la società ricorrente ha proposto rituale ricorso innanzi al TAR Calabria sede di Catanzaro, deducendo due motivi in diritto.
Con il primo motivo parte ricorrente censura la violazione e falsa applicazione degli artt. 49 e 50 d.lgs. n. 36/2023 e, nello specifico, l’erronea applicazione del principio di rotazione da parte del Comune di Girifalco.
Invece, con il secondo motivo di ricorso parte ricorrente censura la violazione degli artt. 3 e 1 l.n. 241/1990 nonché l’eccesso di potere per travisamento dei fatti e sviamento di potere e, più precisamente, il difetto di motivazione relativamente la scelta della S.A. di escludere la società ricorrente dalla fase di invito alla presentazione dell’offerta nonostante la regolare manifestazione di interesse.

La decisione.


Il TAR rigetta il primo motivo in quanto infondato.
Secondo quanto rilevato dal collegio, nel corso dell’istruttoria di causa, non si rinviene alcun documento dal quale si evince che la ricorrente non avesse ricevuto l’invito a presentare un’offerta tecnica ed economica per il servizio in oggetto.
Di talché, in mancanza di tale evidenza documentale, ritiene il TAR che non vi sono elementi per giungere ad affermare la violazione del principio di rotazione, anche in quanto non è possibile attribuire rilevanza in questa sede ad informazioni apprese informalmente da fonti non meglio precisate.
Relativamente al secondo motivo di ricorso, il TAR lo accoglie nel merito statuendo quanto segue:
In prima battuta rammenta che l’art. 50 del d.lgs. n. 36/2023 disciplina le procedure per l’affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 14 e prevede, tra le varie modalità, l’affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all’esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante”.
Inoltre, l’allegato I.1 al d.lgs. n. 36/2023, recante le “definizioni dei soggetti, dei contratti, delle procedure, degli strumenti”, prevede all’art. 3, comma 1, lett. d) che per affidamento diretto si intende “l’affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall’ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all’articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice”.
La rilevanza di tali norme comporta l’applicazione in materia dei principi generalidi cui all’art. 1, comma 1, l.n. 241/1990 e cioè i principi di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza, nonchè del generale obbligo di motivazione dei provvedimenti adottati, e in specie del provvedimento che dispone l’affidamento diretto a un operatore, ex art. 3, l.n. 241/1990.
Nello specifico, dalla disamina del provvedimento impugnato si rileva che entro i termini previsti dalla procedura erano pervenute n. 4 manifestazioni di interesse, a cui aveva fatto seguito l’invito a presentare l’offerta tecnica ed economica soltanto in favore di n. 3 ditte a mezzo portale acquistinretepa.it, escludendo del tutto arbitrariamente e senza addurre alcuna motivazione la società ricorrente.
Il TAR, dunque, evidenzia come, sulla scorta della normativa e dei principi enucleati, nel caso di specie solo attraverso analitica motivazione rafforzata l’amministrazione avrebbe potuto esercitare la discrezionalità che le è attribuita in ordine alla scelta dell’affidatario, nelle procedure come quella in esame, costituendo tale ipotesi una deroga ai principi di imparzialità e dell’accesso al mercato.
Stante quanto innanzi, il TAR ha accolto il ricorso e, conseguentemente, ha annullato la determina impugnata.

Hai bisogno del nostro aiuto?

AppaltiLab offre consulenza personalizzata ed un servizio di risposte flash, pensato per soddisfare le esigenze di risposte rapide a quesiti.

Via A. Poliziano, 27
Roma

Via Scafati, 201
S.Antonio Abate (NA)

12 Rue Crémieux
Parigi (FRA)

Affidamento diretto e obbligo di motivazione rafforzata
Questo sito utilizza i cookie solo per migliorare la tua esperienza. Utilizzando questo sito Web accetti la nostra Cookie Policy.