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Appaltilab vince al TAR Campania per il Consorzio L’Igiene Urbana Evolution

Pubblicato il 28 Dicembre 2025

da: Antonella Mascolo

Con la sentenza n. 8419/2025, pubblicata il 24 dicembre 2025, l’ottava sezione del TAR Campania si è pronunciata in tema di requisiti di idoneità professionale richiesti ai consorzi stabili che partecipino ad una gara pubblica per conto di una consorziata esecutrice. Accogliendo l’impugnativa di un bando di gara proposta dal Consorzio ricorrente – rappresentato dall’Avv. Antonella Mascolo, titolare dello studio Appaltilab – il TAR ha confermato che i requisiti di idoneità professionali debbano essere posseduti e comprovati esclusivamente dalla consorziata esecutrice, non essendo invece richiesto il possesso anche in capo al consorzio partecipante alla gara.

Il Caso

Il Consorzio L’Igiene Urbana Evolution ha impugnato gli atti di una procedura di gara, del valore di oltre 14 milioni di euro, indetta per l’affidamento dei servizi di igiene nel Comune di Orta di Atella. La contestazione riguardava la clausola del disciplinare che imponeva il possesso dell’iscrizione all‘Albo Nazionale Gestori Ambientali(ANGA) sia in capo al Consorzio stabile sia in capo alle imprese consorziate indicate come esecutrici.

Si è censurato, in particolare, il contrasto di detta disposizione con l’art. 67, comma 3, del D.Lgs. n. 36/2023 . il quale richiede che “Le autorizzazioni e gli altri titoli abilitativi per la partecipazione alla procedura di aggiudicazione ai sensi del comma 3 dell’articolo 100 sono posseduti, in caso di lavori o di servizi, dal consorziato esecutore” – nonché con il Bando tipo ANAC n. 1/2023, ai sensi del quale i requisiti di idoneità professionale (ad eccezione dell’iscrizione al Registro delle Imprese ) debbano essere posseduti esclusivamente dalla consorziata esecutrice.

La decisione del TAR Campania

Il Collegio ha ritenuto fondate le censure articolate dal Consorzio ricorrente, ritenendo che la clausola impugnata fissi “un requisito irragionevole che non trova un valido motivo nella tipologia di gara e, che non è previsto né dalle disposizioni del d.lg. n. 36/2023 né dal bando tipo ANAC (a differenza del requisito dell’iscrizione nel Registro delle imprese cui parte ricorrente ha rinunciato)”.

Ed infatti, evidenzia il TAR, “nessuna delle disposizioni richiamate prevede (a differenza dell’iscrizione nel Registro delle imprese) che il requisito dell’iscrizione all’ANGA debba essere posseduto anche dal Consorzio stabile (oltre che dal consorziato esecutore)”.

Il  Tribunale ha stabilito che richiedere l’iscrizione all’ANGA anche al Consorzio stabile, quando il servizio viene svolto da una consorziata già in possesso di tale titolo, è un requisito irragionevole e ingiustificatamente restrittivo della partecipazione.

Per il TAR, sebbene la Stazione appaltante possa in astratto richiedere requisiti aggiuntivi, ciò deve essere supportato da specifiche ragioni che, nel caso di specie, non sono emerse: “Se è vero che ciò non implica che la Stazione appaltante non possa in astratto richiedere il possesso di altri requisiti di idoneità professionale in capo anche al Consorzio oltre che alle consorziate esecutrici ciò deve comunque essere giustificato da particolari ragioni (attesa la inevitabile restrizione dei potenziali partecipanti alla gara) che nella fattispecie non emergono”.

Per l’effetto, il TAR ha annullato l’intera procedura di gara.

La sentenza rappresenta un importante punto di riferimento per i consorzi stabili, evidenziando come la loro struttura mutualistica tipica del consorzio stabile non possa essere gravata da oneri abilitativi spettanti esclusivamente a chi esegue materialmente il servizio.

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