Gravi illeciti professionali: anche le penali contrattuali possono giustificare l’esclusione dalla gara
23 Ottobre 2026

Certificazioni premiali auto-dichiarate ma non allegate in sede di offerta tecnica: illegittima l’esclusione del concorrente, essendo ammesso il soccorso procedimentale.

Pubblicato il 23 Ottobre 2026

da: Alessio Ruotolo

TAR Lazio, Roma, Sez. Quinta-ter, 19.10.2026, n. 16478.

La sentenza in breve.

Con ricorso innanzi al TAR Lazio, Roma, l’operatore economico impugnava il provvedimento di aggiudicazione della Stazione Appaltante censurando l’illegittima attribuzione del punteggio relativo ai criteri premiali previsti dagli atti di gara lamentando la violazione della disciplina in tema di soccorso istruttorio ex art. 101 del d. lgs. 36/2023, nonché la violazione, in parte qua, delle disposizioni del disciplinare di gara nella parte in cui avrebbero previsto il mancato riconoscimento del punteggio nel caso in cui l’operatore economico abbia omesso di allegarle materialmente, escludendo a priori la possibilità di soccorso istruttorio.

Segnatamente, l’operatore economico ricorrente aveva omesso di allegare materialmente all’offerta tecnica copia delle certificazioni (precisamente, ISO 14001, UNI/PdR 125:2022, SA 8000), pur avendone autodichiarato il possesso.

Il TAR Lazio, Roma, con la sentenza de qua, riconosce l’illegittimità del mancato riconoscimento dei punteggi stante la mancata allegazione delle certificazioni ISO 14001, UNI/PdR 125:2022 e SA 8000, dichiarando, altresì, l’illegittimità in parte qua delle clausole del bando di gara laddove escludono l’attivazione del soccorso istruttorio.

Nel merito, il TAR Lazio, Roma, condividendo le argomentazioni poste a fondamento della Sentenza T.A.R. Sicilia, Sez. I, n. 1368/2026, e in piena aderenza della prospettazione pro-concorrenziale del Consiglio di Stato (Sez. V, 29 gennaio 2026, n. 795; Sez. III, 27 febbraio 2025, n. 1707) secondo la quale “qualora il possesso di una determinata certificazione o dichiarazione sia richiesto non quale requisito di partecipazione alla procedura, ma soltanto ai fini del riconoscimento di un punteggio aggiuntivo all’offerta tecnica – andrebbe consentito, in ossequio al canone della massima partecipazione ed alla esigenza di non trasformare la gara in una ‘corsa a ostacoli’ che faccia perdere di vista l’obiettivo prioritario di selezionare l’offerta migliore per l’Amministrazione” (c.f.r. Cons. St., sez. V, 29 gennaio 2026, n. 795; v., nello stesso senso, Cons. St., sez. III, 27 febbraio 2025, n. 1707) accoglie il ricorso e annulla il provvedimento di aggiudicazione.

La pronuncia ribadisce così un principio di particolare rilievo nelle procedure di gara: il soccorso procedimentale è sempre consentito per sanare carenze meramente documentali di una certificazione non prodotta, ma della quale ne è stato dichiarato il possesso ai fini del punteggio premiale previsto per l’offerta tecnica.

Invero, impedire di produrre una certificazione comprovante un requisito premiale chiaramente affermato nell’offerta tecnica contrasterebbe con la finalità propria del soccorso procedimentale (ammesso dalla giurisprudenza amministrativa in simili situazioni) e, pertanto, secondo quanto chiaramente statuito dai giudici di Palazzo Spada, “risulterebbe eccessivamente penalizzante per l’opertore economico concorrente che, in sostanza, si troverebbe privato dell’attribuzione del punteggio spettantegli in ragione di una mera omissione formale”, ex se, inidonea ad incidere sul contenuto dell’offerta economica..

La sentenza in breve

Hai bisogno del nostro aiuto?

AppaltiLab offre consulenza personalizzata ed un servizio di risposte flash, pensato per soddisfare le esigenze di risposte rapide a quesiti.

Via A. Poliziano, 27
Roma

Via Scafati, 201
S.Antonio Abate (NA)

12 Rue Crémieux
Parigi (FRA)

Certificazioni premiali auto-dichiarate ma non allegate in sede di offerta tecnica: illegittima l’esclusione del concorrente, essendo ammesso il soccorso procedimentale.
Questo sito utilizza i cookie solo per migliorare la tua esperienza. Utilizzando questo sito Web accetti la nostra Cookie Policy.