Cass. Civ., Sez. I, 5 settembre 2025, n. 24954
Nel dirimere la complessa vicenda processuale che ha coinvolto le plurime parti del giudizio, la Corte di Cassazione, accogliendo il (secondo) motivo di ricorso proposto dalla Stazione Appaltante – e pronunciandosi in senso difforme ai due precedenti – ha riconosciuto la legittimazione della Stazione Appaltante ad agire direttamente nei confronti della mandante di un’ATI, a titolo di responsabilità solidale passiva, anche per l’inadempimento di obbligazioni strettamente imputabile alla mandataria.
Nel caso di specie, nella vigenza del d.lgs. 163/2006, due società avevano costituito un’ATI orizzontale al fine di partecipare ad una gara pubblica, con conseguente responsabilità solidale di mandataria e mandante di tutte le obbligazioni nei confronti della Stazione Appaltante/Committente.
A venire in rilievo era l’art. 37, co. 5 del d.lgs. 163/2006, a norma del quale “l’offerta dei concorrenti raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante, nonché nei confronti del subappaltatore e dei fornitori. Per gli assuntori di lavori scorporabili e, nel caso di servizi e forniture, per gli assuntori di prestazioni secondarie, la responsabilità è limitata all’esecuzione delle prestazioni di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità solidale del mandatario”.
Non si discosta da tale previsione neppure la normativa sopravvenuta, sancendo l’art. 48, co. 5 del d.lgs. n. 50/2016che “l’offerta degli operatori economici raggruppati o dei consorziati determina dal responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante, nonché nei confronti del subappaltatore e dei fornitori”, con previsione al successivo comma 15 che “la stazione appaltante, tuttavia, può far valere direttamente le responsabilità facenti capo ai mandanti”.
Anche l’art. 68, co. 9, del d.lgs. n. 36/2023ribadisce che “l’offerta degli operatori economici raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante, nonché nei confronti del subappaltatore e dei fornitori“, con la successiva precisazione al comma 6, ultima parte, del citato articolo che “la stazione appaltante, tuttavia, può far valere di-rettamente le responsabilità facenti capo ai mandanti”.
Così precisato il quadro normativo di riferimento, con riguardo alla natura ed alla struttura dell’Associazione Temporanea di Imprese, la Cassazione ha ribadito che si tratti “di un’aggregazione temporanea e occasionale tra imprese per lo svolgimento di un’attività, limitatamente al periodo necessario per il suo compimento, retta e disciplinata da un contratto di mandato collettivo speciale (Cass., sez. 5, 23 novembre 2018, n. 30354)”.
Su tale presupposto, “nell’ambito dell’ATI si rinviene l’autonomia economica giuridica e negoziale di ogni impresa partecipante, all’interno di una organizzazione destinata a svolgere compiti di coordinamento tra le imprese, in nessun modo idonea a far assurgere il gruppo a centro autonomo di impresa, rimanendo ferme, quindi, le singole individualità giuridiche (Cass., 25/11/2015, n. 24063).
Occorre, dunque, distinguere il contratto di cooperazione intercorrente tra la società mandataria e le mandanti, ossia il contratto associativo, stipulato per disciplinare i propri rapporti interni nell’ambito della piena autonomia contrattuale (Cass., n. 15129/2015), dai contenuti più diversificati, dal rapporto del raggruppamento con la stazione appaltante, fondato sul mandato con rappresentanza, gratuito, collettivo ed irrevocabile e sulla procura”.
Ne discende, dunque, che “sussistendo il vincolo di solidarietà passiva di tutte le società facenti parte dell’ATI, sia della mandataria che della mandante (o delle mandanti), la stazione appaltante può agire indifferentemente nei confronti di tali compagini societarie”.
Dunque, la Suprema Corte ha chiarito che le società mandanti sono tenute a rispondere per l’intero, quali coobbligati solidali, di eventuali debiti dell’impresa mandataria verso la Committente, con conseguente loro legittimazione passiva nei confronti dell’appaltante.
È opportuno sottolineare che, come già anticipato, la sentenza in oggetto si sia pronunciata in applicazione del d.lgs. 163/2006, ovvero nell’ambito di una normativa che (ancora) prevedeva – come anche il successivo d.lgs. 50/2016 – la distinzione tra ATI orizzontale e ATI verticale, peritandosi dunque la Corte di precisare che la responsabilità solidale della mandante, per ciò che concerne le porzioni di obbligazioni gravanti sulla mandataria, sussista solamente in caso di ATI orizzontale.
Sul punto il d.lgs. 36/2023 ha apportato una rivoluzione copernicana, avendo l’art. 68 del d.lgs. 36/2023 sancito l’estinzione dell’ATI verticale, con conseguente inevitabile assoluta responsabilità solidale passiva di mandanti e mandataria nei confronti della Stazione Appaltante. Dunque, la pronuncia in oggetto trova vieppiù significato nel contesto dell’attuale disciplina normativa.
Infine, sempre nella sentenza in oggetto, viene precisato che, sebbene vi sia la descritta responsabilità solidale passiva dei componenti dell’ATI, al contrario, quanto alla legittimazione attiva, in virtù del mandato con rappresentanza conferito dai partecipanti all’ATI, questa sussiste – nei rapporti con la Stazione Appaltante – esclusivamente in capo alla mandataria, essendo questa dunque la sola a poter rivolgere pretese (anche riferibili ad una mandante) nei confronti della Committente.