Proroga tecnica: può essere disposta solo per garantire la continuità di un servizio essenziale e nell’attesa che si concluda la procedura di gara volta a selezionare il nuovo contraente.
21 Marzo 2026
In sede di verifica di anomalia è ammissibile la modifica delle giustificazioni delle singole voci di costo purché l’offerta risulti, nel suo complesso, affidabile e sostenibilità.
27 Marzo 2026

Gare igiene urbana: per l’ANAC necessario il coordinamento tra PEF, regole di sharing ARERA e nuovi CAM

Pubblicato il 25 Marzo 2026

da: Antonella Mascolo

Con la delibera n. 89 del 4 marzo 2026, l’ANAC – chiamata a valutare la legittimità della gara rifiuti indetta dal Comune di Campagna in base ad un’istanza di precontenzioso formulata da un operatore economico – ha ritenuto la procedura affetta da plurimi profili di illegittimità.

Per l’ANAC, la discrezionalità della stazione appaltante nella quantificazione del canone non può prescindere da un rigoroso allineamento ai costi riconosciuti dal metodo tariffario vigente, né può derogare agli obiettivi di decarbonizzazione imposti dalla normativa ambientale per i servizi a decorrenza successiva al 1° gennaio 2026.

Il primo profilo di illegittimità rilevato riguarda lo scostamento tra il canone di gara e le risultanze del Piano Economico Finanziario (PEF) validato dall’Ente d’Ambito. L’Autorità ha ribadito che, ai sensi delle deliberazioni ARERA 385/2023/R/rif e 596/2024/R/rif, la stazione appaltante deve garantire per tutta la durata dell’affidamento la coerenza tra il corrispettivo spettante al gestore e l’ammontare dei costi riconosciuti dal metodo tariffario pro tempore vigente. Una fissazione del prezzo a base di gara inferiore al PEF, in assenza di variazioni nelle caratteristiche del servizio, si pone in contrasto con la disciplina regolatoria, rischiando di alterare l’equilibrio economico-finanziario della gestione.

L’ANAC ha inoltre censurato l’errata applicazione del cosiddetto fattore di sharing sui proventi della vendita dei materiali da raccolta differenziata e sui corrispettivi CONAI. Secondo il metodo MTR-2, tali entrate devono essere ripartite tra l’ente e il gestore nell’intervallo, assolvendo alla funzione di incentivo per l’operatore economico verso il raggiungimento dei target europei di recupero. La pretesa della stazione appaltante di detrarre il 100% di tali importi dal corrispettivo contrattuale è stata ritenuta illegittima, poiché solo la quota spettante all’Ente può essere valorizzata ai fini della riduzione delle entrate tariffarie.

Infine, la delibera fornisce un importante chiarimento sull’evoluzione dei Criteri Ambientali Minimi (CAM), stabilendo che la semplice richiesta di automezzi “Euro 6” non è più sufficiente ad assolvere agli obblighi previsti dal D.M. 17 giugno 2021. Per i servizi con avvio successivo al 1 gennaio 2026, la normativa impone quote minime di “veicoli puliti” (elettrici, idrogeno o a carburanti alternativi) per favorire la decarbonizzazione del settore. Ne consegue che una base d’asta calcolata su standard tecnologici inferiori determina una sottostima del costo del parco mezzi, rendendo necessaria la riforma della procedura in autotutela per garantire la sostenibilità economica e la qualità del servizio.

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