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Appaltilab vince al TAR Campania: legittimo lo scorporo dei costi della manodopera dalla base d’asta

Pubblicato il 2 Gennaio 2026

da: Antonella Mascolo

Con la sentenza TAR Campania, Napoli, Sez. VIII, 2.1.2026, n. 18 il TAR Napoli è stato chiamato a decidere della legittimità del provvedimento di esclusione del RTI WM Magenta dalla gara d’appalto per l’affidamento del servizio di igiene urbana nel Comune di Lusciano.

La controversia riguardava l’affidamento del servizio di igiene urbana del Comune di Lusciano, per un valore di oltre 7,8 milioni di euro. La stazione appaltante aveva inizialmente escluso il RTI ricorrente, sostenendo che – applicando il ribasso proposto al costo complessivo del servizio, comprensivo del costo della manodopera – l’offerta economica risultasse irrimediabilmente in perdita.

Impugnando tale provvedimento di esclusione il RTI WM Magenta, difeso dallo studio Appaltilab, ha evidenziato di avere formulato il proprio ribasso scorporando il costo della manodopera, così come espressamente previsto dala lex specialis di gara, con conseguente erroneità dell’operato della Stazione appaltante per avere autonomamente calcolato l’importo offerto dal RTI ricorrente sull’importo complessivo dell’appalto.

Accogliendo le tesi difensive della Società ricorrente – difesa dall’Avv. Antonella Mascolo, titolare dello Studio AppaltiLab – il TAR ha annullato il provvedimento di esclusione, confermando la legittimità dell’operato del RTI ricorrente.

Preliminarmente il TAR Campania dà atto della sussistenza di un contrasto giurisprudenziale sulla corretta interpretazione dell’art. 41, comma 14, del D.Lgs. n. 36/2023, recentemente poi composto dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato. In base a tale orientamento “l’indicazione fornita dal legislatore all’art. 41, comma 14, del D.Lgs. n. 36 del 2023 alla stazione appaltante non è quella di sottrarre i costi della manodopera al ribasso, bensì di individuarli, cioè quantificarli ai sensi del comma 13, e di scorporare gli stessi dall’importo soggetto a ribasso, cioè di indicare separatamente i medesimi, così come quantificati, rispetto all’importo (complessivo) soggetto a ribasso. Tuttavia, quest’ultimo, cioè l’importo a base di gara – ai sensi del primo periodo – comprende anche i costi della manodopera. In sintesi, la novità rispetto al testo dell’art. 23” (Cons. Stato, Sez. V, 2.7.2025, n. 5712).

Tuttavia, prosegue il TAR, “pur nella correttezza dei principi enunciati dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato in ordine all’interpretazione generale dell’art. 41, comma 14, cit., nel caso di specie debba assumere rilievo dirimente il contenuto specifico della lex specialis di gara e il legittimo affidamento ingenerato dalla stessa nei partecipanti”, in particolare considerato che il disciplinare “precisava espressamente che “i costi della manodopera non sono soggetti a ribasso” e che gli stessi erano “scorporati dall’importo assoggettato al ribasso””.

Oltretutto, “anche a voler ritenere dubbia l’interpretazione della lex specialis, la Stazione appaltante avrebbe dovuto attivare il soccorso procedimentale ai sensi dell’art. 101, comma 3, del d.lgs. n. 36/2023, consentendo alla ricorrente di chiarire la portata dell’impegno negoziale assunto. Come chiarito dalla giurisprudenza, “ove il dato testuale presenti evidenti ambiguità deve essere prescelto dall’interprete il significato più favorevole al concorrente; tanto a maggior ragione quando trattasi di clausole che possono condurre all’esclusione dell’offerta, a fronte del criterio del favor partecipationis, per il quale a fronte di più possibili interpretazioni di una clausola contenute in un bando o in un disciplinare di gara, va sempre preferita la scelta ermeneutica che consenta la più ampia partecipazione dei concorrenti” (Cons. Stato, Sez. III, n. 9254/2023)”. Su tali basi, il TAR ha quindi accolto il ricorso, con conseguente riammissione in gara del RTI WM Magenta ed aggiudicazione, in proprio favore, della gara.

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